(…) Con atto n.243 del 5 aprile 2019 il Comune di Montalto di Castro annullava, per contrasto col principio di rotazione di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50 del 2016, l’aggiudicazione dell’appalto sottosoglia dei servizi di manutenzione del verde pubblico, area 1 – Montalto capoluogo, Montalto marina, aree limitrofe e zona artigianale – disposta, tramite procedura negoziata, in favore di Omnia srl, per anni 2.
La Società impugnava la predetta determina, censurandola per violazione dell’art.36 del D.Lgs. n.50 del 2016, del principio di proporzionalità nonché per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e per sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che detto principio di rotazione non era stato disatteso, giacchè il previo affidamento dell’appalto con determina n.660 del 25 ottobre 2018 era avvenuto in via temporanea, nelle more dell’espletamento della gara e dunque non poteva valere.
(…) Va premessa invero l’applicabilità del principio di rotazione alle procedure negoziate per l’affidamento degli appalti di servizi sottosoglia, ex art.36 del D.Lgs. n.50 del 2016, volto ad assicurare la più ampia ed effettiva possibilità di partecipare anche alle imprese di dimensioni ridotte, evitando nel contempo il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (cfr., in ultimo, Cons. Stato, V, n.3943 del 2019, VI, n.3755 del 2019).
E nondimeno nel caso di specie detto principio non risulta violato, giacchè con la determina n.660 del 25 ottobre 2018 l’Amministrazione affidava lo svolgimento di detto servizio a Omnia srl, solo nelle more della definizione della procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza, nell’approssimarsi della stagione autunnale, e per un tempo estremamente limitato al 31 dicembre 2018 (cfr. all.5 al ricorso).