(…) In particolare, trova applicazione nella fattispecie la disposizione di cui all’art. 143 (rubricato “Appalti riservati per determinati servizi”), a tenore del quale:
“1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo”.
2.2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’ammissione alla gara e la successiva aggiudicazione della stessa al controinteressato si porrebbero in contrasto con la previsione del citato art. 143, comma 2, lettera d), del d.lgs n. 50/2016, in quanto il consorzio, seppure con diversa denominazione (ma con il medesimo codice fiscale e lo stesso numero di iscrizione al registro delle imprese), sarebbe stato aggiudicatario “dello stesso identico servizio socio-assistenziale” nei tre anni precedenti, ovvero del “servizio di assistenza domiciliare anziani, disabili e nuclei familiari”, posto a gara dalla medesima Amministrazione con procedura del 12.10.2016 (ID Sintel 80400712).
2.3. La censura non coglie nel segno.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che:
– risulta per tabulas (v. docc. 5, 6 e 7 della produzione provinciale) che la procedura aggiudicata alla controinteressata nel 2016 non era stata indetta con bando ristretto ex art. 143 del Codice dei contratti pubblici, trattandosi invece di procedura aperta, non riservata ai soggetti muniti delle caratteristiche previste dalle lettere a), b) e c) del citato art. 143;
– il requisito previsto dalla lettera d) della norma in parola, pertanto, risulta nella fattispecie rispettato, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, in quanto la stazione appaltante, effettivamente, non ha aggiudicato al controinteressato “un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni”;
– tale soluzione, peraltro, trova conforto anche nella ratio della norma, considerato che, non avendo il controinteressato in precedenza beneficiato di alcuna riserva per ottenere l’affidamento nel 2016, non si ravvisa alcuna ragione per limitare la partecipazione dello stesso consorzio alla procedura di cui è causa.
Il motivo, quindi, va respinto.
2.4. In definitiva, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato e va respinto.