(…)
Ritenuto che il ricorso sia provvisto di fumus atteso che: a) i servizi relativi alla istruzione rientrano fra quelli esclusi dalla applicazione delle norme del codice degli appalti ma soggetti alla applicazione delle regole generali del sistema degli affidamenti dei contratti pubblici; b) le cd. “convenzioni” con soggetti del terzo settore in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia sono qualificabili a tutti gli effetti come contratti pubblici di appalto o concessione; c) non appare configurabile una deroga generalizzata alle regole generali di trasparenza e parità di trattamento a favore delle associazioni di volontariato per l’affidamento di qualsivoglia servizio che risponde ad un qualche interesse di natura generale perseguito da una amministrazione aggiudicatrice a pena di creare una sacca di privilegio di portata indeterminata; d) non appare invocabile, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte di giustizia che si riferisce al servizio sanitario che per la sua rilevanza possiede, anche a livello UE connotati del tutto peculiari;
Ritenuto che l’affidamento del servizio in attesa della decisione del merito arrecherebbe alla ricorrente un pregiudizio non riparabile attesa la difficoltà di prova del danno a carico dei soggetti estromessi da gare pubbliche ai quali la giurisprudenza del Consiglio di Stato non riconosce una chanche risarcibile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12/02/2020;
(…)