(…)
l’assegnazione di un termine assai breve all’impresa concorrente (di fatto, circa due giorni lavorativi, tenuto conto del fine settimana intercorso tra la richiesta del 28 giugno 2019 e la scadenza del termine assegnato, 2 luglio 2019 ore 17), perché, prima dell’aggiudicazione, fornisse la comprova di determinate caratteristiche proprie dell’offerta tecnica, peraltro già oggetto di specifica dichiarazione secondo le regole dettate dalla lex specialis (requisito dell’interfacciabalità dell’attività di porre in essere con il sistema One-service “ovvero un accordo con ADP OUTSOURCING ITALIA che dimostri la possibilità di leggere e scrivere dati nel sistema di altri clienti, nella fattispecie il Cira”, di cui alla specifica dichiarazione dell’allegato A5), contrasti la ratio immanente alla disciplina degli appalti pubblici ispirato al favor partecipationis e, conseguentemente;
-la disciplina in parola sia preclusiva di qualsivoglia ingiustificato e incongruo aggravamento degli adempimenti documentali già richiesti al concorrente dalla disciplina di gara;
-l’assegnazione del termine in parola, in ragione della indicata eccessiva brevità e per le concrete modalità del suo decorso anche in giorni non lavorativi, sia, perciò, in contrasto con la previsione di cui all’art.83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (disposizione peraltro non applicabile agli elementi “afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”) e, tenuto conto della fase di gara in cui la richiesta di comprova è stata formulata dalla stazione appaltante, non sia neppure riconducibile alla cd. verifica dei requisiti, che si svolge dopo l’avvenuta aggiudicazione (art.32, comma ,7 d.lg. n. 50/2016);
-la disposta esclusione non rientri, inoltre, in nessuna delle fattispecie previste dall’art.80 d.lgs. n.50/2016;
-sia fondata, infine, su aspetti dell’offerta tecnica che, alternativamente, avrebbe dovuto essere considerati, avendo reso l’impresa concorrente tutte le dichiarazioni prescritte dalla lex specialis, in sede di valutazione del contenuto dell’offerta, senza comportare l’esclusione della stessa, o in sede di esecuzione del servizio, laddove fosse insorta l’esigenza di uno specifico adeguamento e sviluppo del software, i cui costi sarebbero rimasti a carico dell’impresa aggiudicataria;
-il ricorso vada, perciò, accolto, quanto all’azione impugnatoria in esso dispiegata;
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Tar Campania, sez. IV, 25 novembre 2019, n. 5567