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Sentenze

Giurisprudenza – Criterio del minor prezzo – Va motivato

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Orbene, come è stato condivisibilmente affermato di recente, il mero richiamo al carattere standardizzato delle prestazioni (nel caso in esame addirittura attraverso l’evocazione della previsione normativa pertinente) non è di per sé sufficiente a giustificare l’applicazione del criterio del prezzo più basso, imponendo espressamente il più volte citato comma 5 dell’art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 una “adeguata motivazione” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 17 luglio 2019, n. 3952).

Sul punto, in primo luogo il Collegio intende evidenziare che l’obbligo motivazionale non è pretermissibile non solo per evitare letture elusive (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 19 settembre 2017, n. 1828; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2017, n. 166), ma anche in ragione della connotazione “derogatoria” della disposizione che prevede il criterio di aggiudicazione di che trattasi (rispetto alla regola generale che disciplina l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

In secondo luogo, va evidenziato che, quantunque la richiamata previsione normativa non imponga un onere motivazionale “rafforzato” in capo alla stazione appaltante (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 180; Id., 21 giugno 2018, n. 673; T.A.R. Marche, sez. I, 15 gennaio 2018, n. 45), nondimeno l’obbligo di “motivazione adeguata” richiede di verificare – caso per caso ed in termini concreti – l’idoneità del livello di profondità dell’apparato giustificativo posto a sostegno della scelta del criterio di aggiudicazione in questione.

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Tar Veneto, sez. I, 25 novembre 2019, n. 1277

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