Fase di rilancio delle offerte economiche e criterio di aggiudicazione dell’o.e.p.v. Legittimità.
In una procedura di accordo quadro, è da ritenersi legittima e non incompatibile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la previsione della fase di rilancio del prezzo tra i concorrenti per migliorare l’offerta economica, se disciplinata in modo che non incida sull’attribuzione di punteggio all’offerta tecnica.
Rating di legalità e meccanismi compensativi. Mancata previsione. Illegittimità. Principio di partecipazione.
E’ legittima la previsione del rating di legalità quale criterio premiante non contemperato da efficaci meccanismi di compensazione volti a salvaguardare il principio di più ampia partecipazione nel caso in cui la lex specialis di gara già imponga per la partecipazione requisiti superiori agli standard previsti come necessari ad ottenere il rating di legalità, giacché in tal caso, dall’applicazione del criterio premiale non deriva alcuna forma di discriminazione tra i concorrenti.
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il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione:
– legittima e non incompatibile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la previsione della fase di rilancio per migliorare l’offerta economica, giacché non incide sull’attribuzione di punteggio all’offerta tecnica;
-legittima la previsione del rating di legalità quale criterio premiante quand’anche non contemperato da efficaci meccanismi di compensazione, volti a salvaguardare il principio di partecipazione dei concorrenti, nella misura in cui i requisiti di partecipazione già superavano di gran lunga i requisiti per avere accesso al sistema del rating di legalità.
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