Procedura aperta per servizio di vigilanza armata. L’impresa viene esclusa per aver omesso ( anche dopo il soccorso istruttorio) di presentare le referenze bancarie richieste dal bando.
Impugna l’esclusione sostenendo che, sulla base dell’articolo 86 del Codice, il legislatore avrebbe contemplato diverse modalità alternative per la dimostrazione del requisito di capacità economica-finanziaria richiesto.
Inoltre le referenze bancarie sarebbero prive di fidefacenza, tanto è vero che le stesse non sono state inserite dall’A.N.A.C. nel Bando tipo n. 1/2017 tra le modalità con cui la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di dimostrare la loro capacità economica e finanziaria.
Pertanto la produzione delle “idonee referenze bancarie” non potrebbe essere considerata insostituibile, anche per contemperare l’esigenza di adeguata dimostrazione dei requisiti partecipativi con il generale principio di massima partecipazione alle gare di appalto, come confermerebbe anche il Parere precontenzioso dell’A.N.A.C. n. 795/2017.
Tar Sardegna, Sez. I, 05/ 12/ 2019, n.871, respinge il ricorso.
Il Tar afferma come deve tuttavia ritenersi consentito all’Amministrazione di svolgere ogni necessario accertamento sull’effettivo possesso del requisito di capacità economico-finanziaria dichiarato e deve inoltre ritenersi consentito all’Amministrazione, di “prevedere requisiti di capacità economico-finanziaria ulteriori ed eventualmente anche più severi rispetto a quelli previsti ex lege”, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza riferibili all’oggetto del contratto (Consiglio di Stato Sez. V, n. 5138 del 22 luglio 2019).
Tale conclusione risulta coerente con la funzione della procedura di evidenza pubblica che è quella di scegliere il miglior concorrente fra quelli in possesso dei requisiti ritenuto necessari per la migliore esecuzione dell’oggetto dell’appalto. Del resto l’art. 86, comma 4 del Codice chiarisce che “di norma” la prova della capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante “uno o più mezzi di prova”, fra quelli indicati nell’Allegato XVII, parte I e comunque mediante “un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
Dopo aver richiamato la recente disamina di ANAC (ottobre 2019) sulle caratteristiche individuate discrezionalmente dalle stazioni appaltanti per comprovare l’idoneità professionale e la capacità tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici, il Tar evidenzia come la stazione appaltante abbia inteso dare rilievo, fra i mezzi di prova di tale capacità, elencati nel citato Allegato del Codice, (anche) all’attestazione di un corretto rapporto del concorrente con gli istituti di credito e quindi alla sua concreta affidabilità.
Tale richiesta non può ritenersi, in relazione alla delicatezza del servizio oggetto dell’appalto e delle funzioni svolte dallo stesso soggetto appaltante, priva dei necessari elementi di proporzionalità e ragionevolezza ai quali si è fatto prima riferimento. Al contrario la delicatezza del servizio oggetto di gara e la necessità di assicurare nel tempo un pacifico svolgimento del rapporto contrattuale, può ragionevolmente giustificare la richiesta di tale specifico elemento di prova (fra quelli previsti) del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria dei concorrenti.
Non avendo la ricorrente presentato idonee referenze bancarie, neanche dopo la richiesta fatta in sede di soccorso istruttorio (come da richiesta del RUP del 2 aprile 2019), e non avendo quindi fornito all’Amministrazione la prova di essere in possesso, anche sotto il profilo richiesto (ulteriore e diverso rispetto a quello attestato dal deposito degli ultimi bilanci), del necessario requisito di capacità economico-finanziaria, deve ritenersi legittima la sua esclusione dalla gara oggetto del provvedimento impugnato.
Il ricorso viene respinto.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e appalti