Il passaggio alla versione 2015 della ISO 9001 non è un mero rinnovo della certificazione.
Questo il principio sancito dal Tar Friuli Venezia Giulia chiamato ad esprimersi sul ricorso avverso esclusione.
La ricorrente impugna l’esclusione dalla gara perché nel corso delle sedute di gara, emergeva che le certificazioni richieste (UNI EN ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 ISO; ISO 14001:2015) erano state emesse, riguardo alla mandante , dopo la scadenza del bando di gara ( 27 settembre 2018 ).
L’esclusione avveniva dopo che Accredia rilevava come le evidenze raccolte consentissero di precisare che “il periodo che intercorre dal 15 settembre 2018 al 28 settembre 2018 non risulta essere coperto da una certificazione ISO 9001:2015 accreditata”.
La mandante risultava in possesso di altra analoga certificazione, scaduta il 14 settembre 2018, tuttavia riferita alla versione previgente della norma ISO, riferibile all’aggiornamento adottato nel 2008.
Pertanto, sostiene la ricorrente, poiché l’esito positivo dell’audit di transizione dalla norma UNI EN ISO 2008 alla più recente versione del 2015 era stato effettuato, con esito positivo, già in data 10 settembre 2018, antecedentemente alla scadenza del precedente certificato (14 settembre 2018 – riferito al previgente standard di certificazione), da tale data avrebbe dovuto farsi risalire l’accertamento del possesso del requisito medesimo, che sarebbe “stato mantenuto senza soluzione di continuità dalla mandante.
Tarfriuli13dicembre2019n.534 respinge il ricorso.
Il processo di certificazione, pertanto, non può essere qualificato come mero rinnovo, vertendosi, a ben vedere, non già della valutazione della permanenza dei requisiti inizialmente riconosciuti dall’Organismo a ciò preposto, bensì dell’accertamento dei nuovi requisiti previsti dalla regola introdotta nel 2015 e inderogabilmente applicata a partire dal ciclo di certificazione in esame…
Nella fattispecie, tuttavia, l’intervenuto aggiornamento normativo (cui consegue la definitiva scadenza della precedente attestazione), impone all’opposto la complessiva rinnovazione della procedura, proprio perché intesa ad accertare i nuovi requisiti richiesti nel mutato contesto delle disposizioni nel frattempo entrate in vigore, così da dare luogo alla transizione ad un diverso standard qualitativo, e non anche al rinnovo (o al riaccertamento) dello standard precedente, transizione che può ritenersi perfezionata solo con l’entrata in vigore della nuova certificazione, allorché risulta adottata la decisione che definisce il procedimento (restando invece irrilevante la data in cui la stessa sia stata formalmente emessa ovvero divulgata).
Tali conclusioni sono confermate dalla disciplina contenuta nella Norma UNI CEI EN/ISO IEC 17021-1:2015, prodotta da Accredia (all. 1 dell’11 novembre 2019), secondo la quale: “8.2.1 L’organismo di certificazione deve fornire, con ogni mezzo che questo scelga, i documenti di certificazione al cliente certificato.
8.2.2 Il (I) documenti di certificazione (devono) identificare quanto segue: […]
b) le date di entrate in vigore relative a rilascio, estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, ovvero il rinnovo di quest’ultima, che non devono essere antecedenti la data della pertinente decisione di certificazione”
Dalla chiara formulazione testuale, appare subito evidente che il documento di certificazione non può entrare in vigore, se non dopo la data in cui sia stata emessa la corrispondente decisione: con l’inevitabile conseguenza che, al di fuori dei casi di mero rinnovo, in cui si assiste alla sola retrodatazione degli effetti del riaccertamento dei requisiti (da ritenersi pienamente giustificata allorché rimangano invariati il quadro normativo e l’organizzazione dell’attività aziendale), nel diverso caso, in cui sia avvenuta una transizione dovuta all’aggiornamento della disciplina applicabile (rispetto alla quale la precedente attestazione è divenuta incompatibile ed è perciò giunta ad irrevocabile scadenza), il decorso di tali effetti non può che coincidere con il momento di entrata in vigore della certificazione e, pertanto, non può essere anticipato ad una fase (audit) precedente alla relativa decisione.
Nella vicenda qui esaminata, tuttavia, la suddetta decisione di certificazione risulta definitivamente rilasciata il 28 settembre 2018, come attestato dalla documentazione prodotta da Itertek, ossia il giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine (27 settembre 2018) stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte, sicché, per i rilievi anzidetti, resta confermato che la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito prescritto ai fini della partecipazione della procedura di selezione del contraente, dovendo perciò esserne esclusa (vd., fra le molte, Cons. Stato, Sez. V, n. 5701 del 2017).
L’esclusione dalla gara deve essere pertanto confermata.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti