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Sentenze

Giurisprudenza – I termini per l’avvio del procedimento sanzionatorio di ANAC sono perentori.

Significativa la Sentenza del Consiglio di Stato che, sebbene riferita a sanzione derivante da vicenda originatasi in vigenza del D.Lgs 163/2006, ribadisce i principi sulla perentorietà dei termini per l’avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza di ANAC.

In tal senso sembrerebbe ragionevole affermare come detti principi siano applicabili anche al nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 920 nell’adunanza del 16 ottobre 2019 , anche se l’ articolo 11 comma 3 del suddetto Regolamento nulla dispone in proposito.

I fatti. Con delibera del 20 dicembre 2017, comunicata il 19 gennaio 2018, l’Anac infliggeva alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di € 3.000, con contestuale interdizione per due mesi dalla partecipazione alle gare pubbliche e corrispondente annotazione nel casellario informatico.

Il Tar Lazio respinge il ricorso, e viene dunque proposto appello.

L’appellante impugna la sentenza del Tar Lazio sostenendo l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per via del tardivo avvio del relativo procedimento.

Consigliodistato13dicembre2019n.8481 accoglie l’appello.

Dopo aver richiamato gli articoli 28 e 48 del  Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Anac (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) approvato giusta delibera dell’Autorità del 24 febbraio 2014 e successive modifiche e integrazioni, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, e rilevato come l’art. 48, comma 2, chiarisca che “i termini di avvio del procedimento (…) sono perentori”, il Consiglio di Stato entra nel merito dell’appello.

In proposito la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto che “la natura afflittiva delle sanzioni applicate all’esito dei procedimenti in esame assegna natura perentoria (…) al termine di inizio del procedimento al fine di evitare che l’impresa possa essere esposta a tempo indefinito all’applicazione della sanzione stessa” (Cons. Stato, VI, 11 giugno 2019, n. 3919; nello stesso senso, implicitamente, VI, 8 aprile 2019, n. 2289).

Il che trova ragione nei profili di specialità del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio – rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio – secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti” (cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695, nelle quali si chiarisce peraltro come, nel termine relativo alla conclusione del procedimento, vada computato anche il tempo occorso alla comunicazione del provvedimento all’interessato; v. anche V, 30 luglio 2018, n. 4657; VI, 30 aprile 2019, n. 2815).

In tale contesto, risulta dalla documentazione in atti come la segnalazione del Comune di Treviso in ordine all’esclusione e alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria per mancata comprova di uno dei requisiti tecnico-professionali della ……… sia pervenuta all’Anac in data 8 novembre 2016.

Su richiesta dell’ufficio competente, detta segnalazione è stata integrata il successivo 23 gennaio 2017.

È dunque quest’ultima la data da prendere a riferimento quale dies a quo del termine per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Regolamento, decorrendo detto termine “dalla ricezione della segnalazione completa”….

Alla luce di quanto precede risulta dunque la tardività dell’avvio del procedimento, avvenuto con comunicazione alla ……….. del 2 maggio 2017, e cioè oltre il termine di 90 giorni decorrente dal 23 gennaio 2017.

Alla tardività dell’avvio del procedimento consegue di per sé l’illegittimità del relativo procedimento, nonché dello stesso provvedimento sanzionatorio finale, adottato in forza di un iter procedimentale tardivamente attivato.

In conclusione, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’appellata sentenza, è accolto il ricorso di primo grado con annullamento dei provvedimenti gravati.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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