La nomina della commissione giudicatrice di un appalto, in quanto atto a carattere gestionale, spetta al Dirigente ( e non al Sindaco).
Questo il principio ribadito dal giudice amministrativo.
Viene alla decisione il ricorso di associazione che impugna gli atti di una procedura di gara con motivi riconducibili alla illegittima nomina e composizione della Commissione di Gara.
In particolare si sostiene la violazione dell’articolo 77 del Codice degli Appalti, in quanto la commissione giudicatrice è stata nominata con decreto del Sindaco, organo privo della relativa competenza, atteso che la nomina, in quanto atto di carattere gestionale, dovrebbe essere ricondotta alla competenza dei dirigenti.
Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 17/ 01/ 2020, n.102 accoglie il ricorso :
Nel merito, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di competenza del Sindaco alla nomina della commissione giudicatrice, di cui al terzo motivo di ricorso, richiamata sul punto la condivisibile giurisprudenza secondo cui la nomina della commissione giudicatrice è atto gestionale, ricadente nell’ambito della competenza dirigenziale (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1567).
L’accoglimento del vizio di incompetenza impone l’assorbimento degli ulteriori motivi o censure: «…in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus. A ben vedere, nel disegno del codice tale tipologia di vizi è talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte…» (Cons. Stato, AP, 27 aprile 2015, n. 5).
Pertanto, ogni diverso motivo o censura assorbiti, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura di gara successivi alla nomina, fino all’affidamento del servizio, essendo l’illegittima composizione della Commissione vizio che comporta in modo caducante il travolgimento per illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara (sul punto, Cons. Stato, AP, 7 maggio 2013, n. 13).