Il bando di gara prevedeva un requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’aver eseguito, ai fini dell’ammissione alla gara, “nell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017), servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, erogando un numero di pasti all’anno non inferiore a n. 70.000 senza revoche di contratto”:
In primo grado il Tribunale aveva ritenuto non soddisfatto il requisito in parola in capo ad un’impresa in quando, pur cumulativamente possedendo il requisito, nell’anno 2015 (nel quale, soltanto nel mese di giugno, era stata costituita) aveva erogato solo 5.508 pasti.
Creativamente Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607 riforma la pronuncia resa in primo grado.
“In primo luogo, deve dunque evidenziarsi, sotto il profilo testuale, che la clausola controversa individua (nella prima proposizione) i servizi rilevanti, che sono quelli «analoghi», e al contempo il riferimento temporale, che è «l’ultimo triennio (2015, 2016, 2017)», vale a dire un periodo unitariamente inteso che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017; poi la stessa clausola richiede (nella seconda proposizione) un numero di pasti erogati «all’anno» non inferiore a n. 70.000 (così individuando anche il numero dei pasti erogati nei servizi analoghi).
Alla luce del tenore letterale della clausola in esame, la Sezione ritiene, pertanto, di non condividere l’opzione ermeneutica cui ha aderito la sentenza appellata la quale ha ritenuto che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, sarebbe stato necessario aver erogato almeno settantamila pasti in ogni singolo anno del triennio (cioè nel 2015, nel 2016 e nel 2017).
Deve, al contrario, ritenersi che un’interpretazione conforme alla lettera della clausola conduca a intendere le locuzioni in esame come indicazione di una necessaria media ponderata sul periodo di riferimento: solo in questo modo è infatti possibile dare un senso alla parola “triennio”, che indica un intervallo di durata (id est: un periodo unitario), ove poi la distinta locuzione “all’anno” (contenuta nella seconda proposizione, successiva alla virgola) indica correttamente il valore per indicare la media.
Del resto, come correttamente argomenta l’appellante, se la legge di gara avesse inteso indicare solo gli anni, senza indicazioni di media, non avrebbe avuto ragione di fare espresso riferimento al triennio, con la conseguenza che la clausola avrebbe dovuto avere una ben diversa formulazione (sì da richiedere, ad esempio, l’erogazione del numero minimo di pasti “per ciascun anno” ovvero “per il 2015, 2016, 2017)“.
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Rimandando alla integrale lettura della pronuncia, ed ai corretti principi espressi al fine di favorire le imprese neocostituite, la pronuncia è davvero al limite dell’accettabile.
Il requisito era cristallino, e la brillante argomentazione del Consiglio di Stato resta un sofismo.
Ok che il triennio indica un periodo unitariamente inteso. Ma ricavare la necessità di una media ponderata, a fronte dell’esplicita richiesta di un numero di pasti all’anno non inferiore a 70.000, pare davvero un azzardo ermeneutico.
Ma così è, se vi pare
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e appalti