Appalto per servizio di refezione scolastica.
L’impresa viene esclusa per omesso pagamento del contributo ANAC ( previsto peraltro dal disciplinare di gara a pena di esclusione).
Il Tar aveva già respinto il ricorso avverso l’esclusione.
Consiglio di Stato, Sez. V, 30/ 01/ 2020, n. 746, conferma la sentenza di primo grado.
Parte appellante sostiene di aver pagato il contributo ( ma non fornisce prova in proposito).
Lamenta, altresì, che l’obbligo, a pena di esclusione, del pagamento del contributo ANAC sarebbe previsto unicamente in relazione alle procedure di gara riguardanti i lavori pubblici e non già per quelle relative all’affidamento di servizi pubblici.
E contesta, infine, il mancato esperimento del soccorso istruttorio, in quanto detto contributo costituirebbe elemento formale e non essenziale della domanda, che avrebbe dovuto e potuto essere integrata.
Dopo aver evidenziato di condividere la sentenza di primo grado, che ha ritenuto come l’ onere del pagamento del contributo ANAC sia condizione di ammissibilità dell’offerta, il Consiglio di Stato ricorda che non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio.
Per la prevalente giurisprudenza, in caso di omesso pagamento del contributo ANAC trova applicazione per tutti gli appalti pubblici il principio per cui tale omissione non può essere “sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge” (Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1572).
La mancata allegazione della ricevuta di pagamento è sanabile solo se l’operatore economico dimostri che l’adempimento ha data certa anteriore alla scadenza dell’offerta ovvero che le condizioni formalizzate poi in un documento sussistevano al momento della presentazione dell’offerta.
Nel caso in questione, peraltro, non risulta la prova del pagamento del contributo.
Invero, l’obbligo del pagamento del contributo è stato originariamente previsto come “condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche” dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, quando la sfera di attribuzioni dell’Autorità di vigilanza, istituita con l’art. 4 della legge n. 109 del 1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), era limitata al settore delle opere pubbliche (“Autorità di vigilanza sui lavori pubblici”).
Solo con l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) la competenza dell’Autorità è stata estesa a tutti i contratti pubblici (“Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”), e il legislatore, con gli artt. 6, comma 7, e 8, comma 12, del suddetto d.lgs., nel richiamare espressamente l’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, ha inteso estendere implicitamente l’applicazione dell’obbligo di pagamento del contributo per tutti i contratti pubblici.
Tale obbligo è stato, infine, confermato dall’art. 213, comma 12, del vigente d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), relativamente all’attuale Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in cui, secondo le previsioni dell’art. 19 del d.-l. n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), sono confluiti i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti non risulta la prova di tale pagamento.
L’appello viene respinto.