Il Tar Toscana ribadisce il principio consolidato secondo cui – salva l’ipotesi dell’impugnazione di clausole escludenti o ad esse assimilabili – nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici la legittimazione a ricorrere spetti esclusivamente ai partecipanti alla gara, poiché soltanto in tal modo si acquisisce una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela, sia dell’interesse finale al conseguimento dell’appalto, sia di quello strumentale alla caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione (cfr. Cons. Stato, A.P., n. 1/2003, n. 4/2011, n. 5/2014, n. 4/2018).
La vicenda riguarda il ricorso avverso l’aggiudicazione di concessione di una parte dei servizi museali di Firenze, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi se lesivi, tra cui il Bando di gara il Disciplinare di gara e i relativi allegati.
Come detto, però, la ricorrente non ha partecipato alla gara.
Tar Toscana, Sez. II, 31/ 01/ 2020, n.132, dichiara il ricorso inammissibile.
L’interesse che parte ricorrente fa valere è quello a che la gara non si svolgesse nella sequenza fattuale e temporale in cui si è svolta, cioè come selezione avente ad oggetto solo alcuni dei musei che la ricorrente gestisce in regime di proroga e senza essere accompagnata dal contemporaneo svolgimento anche delle gare relative agli altri musei. Essa infatti, che gestisce in proroga la concessione unica relativa ai servizi museali di otto musei statali fiorentini, evidenzia il proprio interesse a che la gestione stessa prosegua come gestione necessariamente unitaria, giacché soltanto lo svolgimento del servizio per tutti i musei (alcuni di grande redditività, come gli Uffizi e la Galleria dell’Accademia, altri di minore redditività o forse in perdita) conduce ad un risultato di complessiva sostenibilità economico-finanziaria della concessione prorogata; al contrario, lo spacchettamento dei servizi e in particolare, per quel che qui rileva, la perdita della gestione della Galleria dell’Accademia, finisce per alterare in modo significativo l’equilibrio economico-finanziario che deve essere alla base della concessione e quindi per rendere antieconomica la prosecuzione della gestione in proroga dei servizi museali nei musei residui.
Se non può dubitarsi che parte ricorrente evidenzi un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, appare invece da escludere che tale interesse sia leso dal provvedimento di aggiudicazione della gara relativa ai musei di San Marco e Accademia, avverso il quale parte ricorrente insorge. Come già rilevato, infatti, parte ricorrente non ha partecipato alla gara e non ha uno specifico interesse a contestare l’aggiudicazione quale esito dello svolgimento della procedura selettiva. Altri, e ben più a monte di quello gravato, appaiono essere gli atti che hanno inciso, pregiudicandolo, sull’interesse di parte ricorrente così come sopra rappresentato. Si tratta cioè degli atti con i quali Consip, nel 2017, ha manifestato l’intenzione del Ministero di non voler optare per una gestione unitaria ed integrata dei servizi museali fiorentini e poi, nel 2018, ha manifestato l’intenzione del Ministero di non voler avviare simultaneamente tutte le procedure di gara per i vari musei fiorentini. Ma anche a voler prescindere da tali più risalenti manifestazioni di volontà, ancora prive di concreti riscontri, è mettendo a gara i soli servizi museali per San Marco e Accademia, con il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 22 dicembre 2018, che si concretizza in modo evidente la lesione dell’interesse dalla ricorrente alla gestione unitaria dei musei fiorentini, laddove la gara è indetta per alcuni di essi e non per gli altri, così che non potrà che aversi come esito quello del sottarsi dalla concessione in proroga di alcuni musei, che fuoriescono dalla gestione unitaria. Non vi è dubbio che la società ricorrente conoscesse il bado di gara, avendo, in altra composizione di gruppo, partecipato alla procedura selettiva, per cui la sua contestazione oggi appare tardiva.
Ne consegue, conclusivamente, che il ricorso in esame risulta privo di interesse, con riferimento alla impugnazione dell’aggiudicazione, e tardivo rispetto alla impugnazione degli atti a monte della stessa.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.