Significativa la Sentenza in commento perché, in sede di appello, ribadisce ( anche se en passant ) come l’applicazione del principio di rotazione non sia applicabile quando la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Per questo risulta di particolare interesse, andando a consolidare l’ orientamento “ragionevole” delle Linee Guida n.4 ANAC e di parte della giurisprudenza ( per ultimi Tar Sardegna, Sez. I, 17/ 12/ 2019, n.891, Tar Sardegna, Sez. II, 02/ 01/ 2020, n.8) .
La procedura in argomento prevedeva l’invito di tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA nella specifica categoria del bando di riferimento.
L’appellante è stata esclusa dalla procedura negoziata per la non corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle indicazioni contenute nei chiarimenti resi in ordine ad un requisito tecnico di partecipazione.
La sentenza di primo grado ( Tar Lazio, Latina, Sez. I, 24/ 08 / 2019, n. 527) aveva respinto i vari motivi di ricorso, tra i quali emergeva la presunta violazione del principio di rotazione ( l’aggiudicatario risultava il fornitore uscente).
Il Tar aveva stabilito :
Infine, con riguardo alla contestata violazione del principio di rotazione va detto che la procedura in argomento prevedeva l’invito di tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA nella specifica categoria del bando di riferimento.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’estensione dell’invito a tutte le ditte operanti nel settore determina l’inapplicabilità delle specifiche limitazioni previste dall’art. 36 in ordine alla rotazione delle imprese aggiudicatarie.
Il principio di rotazione, infatti, non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Consiglio di Stato, Sez. III, 04/ 02/ 2020, n. 875 effettua una rivisitazione critica delle decisioni di primo grado, con una Sentenza che risulta particolarmente interessante ( l’appello viene accolto).
Ma la parte di maggiore rilevanza risulta essere quella sulla rotazione, in quanto viene confermata la decisione del giudice di primo grado!
Quanto al principio di rotazione, il giudice di prime cure ne ha escluso l’applicabilità laddove il nuovo affidamento avvenga, come nel caso di specie, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (v. §18 della sentenza n. 527/2019).
Il principio è stato di recente confermato da questo Consiglio (sez. V, 5 novembre 2019 n. 7539) sul rilievo che anche “alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 (v. in part. il punto 3.6), deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti”.
Dunque il Consiglio di Stato conferma il principio sulla inapplicabilità della rotazione come fissato dalla Sentenza di primo grado, che pertanto può essere così ribadito:
Il principio di rotazione non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.