L’ultravigenza della SOA è legata alla tempestiva stipula ( almeno 90 giorni prima ) del contratto di rinnovo!
L’articolo 76 comma 5 del DPR 207/2010 prevede: Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione.
Tar Piemonte, accogliendo il ricorso della seconda classificata, ricorda come deve essere interpretato l’articolo 76 comma 5 ( e le modalità di individuazione dei 90 giorni che garantiscono l’ultravigenza dell’attestato).
La seconda classificata, infatti sosteneva come una delle due imprese del RTI non disponesse dei necessari requisiti di qualificazione, essendo scaduta l’attestazione SOA e non sussistendo i presupposti per l’ultrattività della stessa.
La SOA della controinteressata scadeva infatti il 28 settembre 2019.
Il termine di novanta giorni antecedenti la data di scadenza dell’attestazione, previsto dall’art. 76 co. 5 del D.P.R. n. 207/2010, scadeva dunque il 30 giugno 2019.
Il contratto di rinnovo dell’attestazione è stato sottoscritto il 22.7.2019 e l’attestazione SOA è stata rilasciata in data 9 gennaio 2020.
Tar Piemonte, Sez. II, 10/ 02/ 2020, n.116 accoglie il ricorso ed annulla l’aggiudicazione.
Dopo aver richiamato l’articolo 76 comma 5, il Tar ricorda che:
-la giurisprudenza costante interpreta questa previsione nel senso di ammettere l’ultravigenza della pregressa attestazione in pendenza dell’espletamento della procedura di verifica, laddove questa sia stata ritualmente e tempestivamente attivata; al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, ritiene, dunque, sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27; Consiglio di Stato, sez. V, 08/03/2017, n. 1091; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 09/06/2016, n. 737; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10 luglio 2015, n. 3670; TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 aprile 2015, n. 785; TAR Basilicata, Potenza, 29 aprile 2013, n. 214 e 3 febbraio 2020, n. 117; Tar Calabria, Catanzaro, 21 gennaio 2019, n. 96; cfr. altresì ANAC, parere precontenzioso n. 54/2014);
– l’ultrattività della certificazione scaduta opera, dunque, nei casi in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dell’attestatazione; ove invece la domanda sia presentata oltre tale termine, l’attestazione non costituisce rinnovo di quella precedente ma attestazione nuova ed autonoma rispetto a quella scaduta e decorre, quanto a efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio (anziché retroagire al momento di scadenza della prima) (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4148/2018);
– nel caso di specie, la SOA della controinteressata è scaduta il 28 settembre 2019 (il contratto di attestazione è stato sottoscritto il 22.7.2019 e l’attestazione SOA è stata rilasciata in data 9 gennaio 2020);
– il termine di novanta giorni antecedenti la data di scadenza dell’attestazione, previsto dall’art. 76 co. 5 del D.P.R. n. 207/2010, scadeva quindi il 30 giugno 2019.
La stazione appaltante ha illegittimamente ritenuto che la nota datata 28.6.2019, sottoscritta dal legale rappresentante della controinteressata, indirizzata alla SOA, avente ad oggetto “richiesta proposta contrattuale per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione”, consentisse l’ultrattività della SOA.
Non è stata fornita alcuna prova che dimostri l’effettivo invio di tale nota alla SOA entro il termine del 30 giugno 2019, anzi la SOA ha protocollato l’istanza il 9 luglio 2019.
E’ quindi fondata la censura con cui viene contestata l’ultravigenza della pregressa attestazione SOA .
La domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione è fondata e va, pertanto, accolta.