Respingendo il ricorso della seconda classificata, Tar Campania, Napoli, Sez. I, 10/ 07/ 2020, n. 3003 ribadisce gli elementi che devono contraddistinguere un “Consorzio Stabile”.
Dopo aver evidenziato che, di recente, la giurisprudenza – sulla base dell’analisi del dato normativo riposto nel menzionato art. 45 d. lgs. 50 del 2016 – si è concentrata sull’elemento cd. teleologico-strutturale, definendo il consorzio stabile come quell’entità soggettiva, consacrata come tale esplicitamente nello statuto, capace di operare come un’autonoma struttura di impresa e di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle unità imprenditoriali consorziate, le prestazioni previste nel contratto (Cons. Stato, sez. III, 25 settembre 2019, n. 6433; Idem, 4 febbraio 2019, 865; Idem, sez. V, 23 agosto 2018, n. 5036; Idem, 2 maggio 2017, n. 1984), il Tar puntualizza le modalità di verifica della natura del Consorzio.
Pertanto, è in base all’esame delle disposizioni statutarie che va verificata in via preliminare l’effettiva natura giuridica di “stabilità” che si identifica nell’esistenza di una comune struttura d’impresa.
In altri termini, in sede di accertamento giudiziale dei requisiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, vanno individuati i seguenti quattro elementi, quali requisiti strutturali:
1) numerico (“formati da non meno di tre consorziati”),
2) temporale (“per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni”),
3) teleologico (“abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”),
4) strutturale (“istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”).
Il “Consorzio Stabile”, per essere definito come tale, deve essere dunque in possesso di tutti i sopra elencati requisiti.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti