Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 ( “Decreto Semplificazioni”) interviene per l’ennesima volta sul DURC, all’articolo 8 comma 10.
Lo fa anticipando addirittura ( poiché è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio) le previsioni del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 ( “ Decreto Rilancio”), giunto in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio.
Avevamo segnalato ( vedi questo articolo del 6 luglio scorso) come, in fase di conversione, il comma 1 dell’articolo 81 del “Decreto Rilancio” ( che modificava l’articolo 103 del “Cura Italia”) fosse stato soppresso.
Per cui, con la conversione in legge del “Decreto Rilancio”, si è tornati alla versione dell’articolo 103 comma 2 del D.L. 18/2020 ( il “Cura Italia”) convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, del seguente tenore:
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto i Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020.
Tutto bene dunque? Tutto finito? Neppure per sogno.
Il “Decreto Semplificazioni” interviene ancora sul Durc, con la previsione dell’articolo 8 comma 10 che recita :
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Dunque, sulla base del comma in questione, per le procedure di selezione del contraente ( o per la stipula del contratto ) relative a “lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto” non si applicano le disposizioni dell’articolo 103 comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 ( “Cura Italia”).
Personalmente credo si possa affermare che con questa previsione, di fatto ( almeno sugli appalti ), viene accantonata la proroga al 29 ottobre della validità dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020.
Facendo infatti riferimento a “lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto” appare evidente come, poiché il “Decreto Semplificazioni” interviene in maniera massiccia sugli appalti ( sia sopra che sotto-soglia), l’articolo 8 comma 10 “smonta” la proroga al 29 ottobre sancita dal “Decreto Rilancio”.
Valutazione che viene rafforzata dalla lettura dell’articolo 8 comma 1[1], che disciplina espressamente anche le procedure in essere ( ma non concluse ) alla data di entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni”.
Pertanto le imprese che parteciperanno agli affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza successiva al 17 luglio 2020 ( data di entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni”) dovranno essere consapevoli che la verifica di regolarità contributiva sarà effettuata secondo le modalità “ tradizionali”, senza che sia possibile utilizzare un Durc con validità “prorogata” al 29 ottobre.
Va comunque evidenziato come l’articolo 8 comma 10 del “Decreto Semplificazioni” sia esclusivamente riferito agli appalti.
Per cui, secondo me, per gli altri casi in cui è necessario il DURC ( ad esempio per l’edilizia privata o per l’erogazione di contributi[2] da amministrazioni pubbliche) potrebbero anche essere utilizzati Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 con validità prorogata al 29 ottobre.
Infatti , dopo la conversione in Legge del “Decreto Rilancio” riprende comunque vigore l’articolo 103 comma 2 del D.L. 18/2020 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27) secondo cui tutti i certificati ( dunque anche il DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto,con l’eccezione degli appalti, questa previsione, secondo me, risulta essere pienamente applicabile.
Siena, 21 luglio 2020
Roberto Donati
[1] Art.8 comma 1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:…..
[2] Vedasi articolo 31 comma 8 bis del DL 21/06/2013, n. 69 convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti