Il Consiglio di Stato stabilisce che i servizi assicurativi (al contrario del c.d. brokeraggio) non hanno natura intellettuale, per cui l’ omessa indicazione degli oneri interni di sicurezza ( articolo 95 comma 10 del Codice ) determina l’esclusione della gara.
Esprimendosi sul primo motivo di appello, Consiglio di Stato, Sez. V, 28/ 07/ 2020, n. 4806 ribadisce la correttezza della sentenza di primo grado che aveva stabilito la legittimità dell’esclusione di compagnia assicurativa che, nella propria offerta economica, non aveva indicato i costi interni della sicurezza.
La sentenza è molto interessante perché traccia un parallelo tra il servizio di brokeraggio assicurativo ( che ha natura intellettuale ) e servizi assicurativi ( che invece non hanno natura intellettuale) .
Ecco le motivazioni :
8.1. Non può, infatti, condividersi l’assunto dell’appellante principale secondo cui l’oggetto del contratto di assicurazione costituirebbe un servizio di natura intellettuale, come tale sottratto ex lege dall’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
8.2. Va, al riguardo, anzitutto osservato che il richiamo da parte della sentenza al proprio precedente in termini (di cui a T.a.r. Lazio, II quater, n. 11717 del 2018) non è suscettibile di refluire in un vizio della decisione. ………..
8.3. Come noto il Codice dei contratti pubblici non contiene una specifica definizione di servizi di natura intellettuale.
8.4. In linea generale, la giurisprudenza ha chiarito che “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario” e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate”(cfr. Cons. Stato, III, 19 marzo 2020, n. 1974).
Deve, dunque, evidenziarsi come per servizi di natura intellettuale si intendono quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; per altro verso, va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati.
Sulla base di questi principi sono stati ricondotti, in particolare, alla categoria dei servizi di natura intellettuale: il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051; VI, 1 agosto 2017, n. 3857); l’attività di progettazione di opere pubbliche che non richieda sopralluoghi, misurazioni e rilievi che espongano a rischi specifici implicante l’adozione di misure di sicurezza a tutela dell’incolumità personale operante (su cui vedi invece Cons. di Stato, VI, 13 luglio 2016, n. 3139); il servizio di fornitura e manutenzione di un software gestionale (Cons. di Stato, VI, 8 maggio 2017, n. 2098); l’attività di intrepreti e traduttori di lingue straniere anche se prestata in scuole (Cons. Stato, V, 19 gennaio 2017, n. 223).
8.5. Alla luce di tali coordinate interpretative che emergono dall’esame dei precedenti giurisprudenziali resi sul punto, ritiene il Collegio che correttamente la sentenza appellata abbia escluso la natura intellettuale dei servizi assicurativi, rilevando come, per un verso, la natura intellettuale della prestazione non si esaurisca nel suo carattere immateriale, occorrendo anche che essa sia prevalentemente caratterizzata dal profilo professionale, e dunque personale della prestazione resa, e, per altro verso, che non costituisca a tal fine elemento dirimente il luogo in cui le prestazioni devono essere svolte.
8.6. Su queste basi, bene la sentenza appellata ha rilevato come l’esercizio dei servizi di copertura assicurativa oggetto di affidamento costituisca un’attività connotata dall’assoluta prevalenza dell’elemento aziendale che, a differenza del servizio di brokeraggio, non concerne un’attività di consulenza né si svolge esclusivamente nei locali dell’impresa prestatrice del servizio, ma implica una serie di attività materiali e giuridiche inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta un apporto professionale e personale del singolo operatore.
Per tali ragioni, non può condividersi quanto sostiene il r.t.i. appellante sulla sostanziale identità tra i servizi assicurativi e l’attività di brokeraggio, per la quale la giurisprudenza ha, come detto, ritenuto che venga in rilievo un’attività intellettuale, svolta per lo più nei locali dell’impresa prestatrice del servizio, in cui la consulenza assicurativa si esaurisce in se stessa, costituendo “l’ oggetto essenziale e (per chi riconosca la categoria concettuale) il contenuto esclusivo del contratto, senza comportare in via complementare, strumentale ed accessoria l’esecuzione di prestazioni materiali che espongano il personale ad eventuali rischi e pericoli” (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051).
Il broker assicurativo è, infatti, un mediatore professionale che organizza una transazione tra un acquirente e un venditore, svolgendo la propria attività su incarico fiduciario del cliente, generalmente allo scopo di reperire sul mercato le soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze di coloro che si affidano al suo servizio, remunerato poi alla conclusione dell’affare dalle compagnie di assicurazioni mediante provvigioni commisurate ai premi intermediati.
In particolare, secondo il Regolamento Isvap n. 5 del 2006 “si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Pertanto, l’attività di brokeraggio o di intermediazione assicurativa si esaurisce in un’attività di consulenza professionale e precontrattuale indipendente, inerente all’individuazione, acquisto e gestione del prodotto allo scopo di fornire una copertura ad hoc, previa ricerca all’interno del mercato delle condizioni più idonee per il cliente, ed è subordinata soltanto all’iscrizione al registro degli intermediari presso l’Ivass; laddove soltanto le imprese di assicurazione svolgono attività soggette ad autorizzazione (consistenti nella realizzazione e nella distribuzione del prodotto) in presenza di elevati requisiti patrimoniali, sono sottoposte a vigilanza dell’Ivass (ex art. 11 e seguenti del Codice delle assicurazioni) e devono perciò essere dotate di un’adeguata struttura aziendale composta da molteplici figure professionali per seguire la creazione del prodotto, la sua distribuzione e la complessa gestione (ivi inclusa l’attività di liquidazione del danno)….
8.8. È dunque alle concrete modalità di erogazione del servizio e alla sua natura composita, e non già a servizi simili o a gare analoghe che deve riguardarsi ai fini della qualificazione del servizio in oggetto, al fine di determinare la riconducibilità a servizi di natura intellettuale e, di conseguenza, l’esenzione dall’obbligo di specifica e separata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale: il che va escluso nella fattispecie in esame in cui l’oggetto dell’appalto ricomprende prestazioni materiali e giuridiche riconducibili ad una complessa ed articolata organizzazione aziendale e imprenditoriale, nella quale difetta la prevalenza dell’elemento professionale e, dunque, personale delle attività rese dalla compagnia di assicurazioni.
Anche se l’appello sarà accolto su altro motivo, la dichiarazione di infondatezza del primo motivo di gravame va doverosamente segnalata.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti