In caso di annullamento dell’ aggiudicazione per vizi dell’ offerta, la stazione appaltante non ha alcun obbligo di rinnovare le operazioni di gara e il Rup ha l’ obbligo di procedere con lo scorrimento della graduatoria con conseguente affidamento al secondo classificato. É questo l’ importante approdo a cui giunge il Tar Abruzzo – L’ Aquila, sezione I con la sentenza n. 243/2020 e, più di recente, il Tar Lazio, Roma, sezione II, sentenza n. 7418/2020. Le vicenda Le indicazioni delle due sentenze rivestono un particolare rilievo per le stazioni appaltanti e in specie per il responsabile unico che si trovasse fronteggiare la situazione delle aggiudicazioni annullate per vizi dell’ offerta o, nel caso del giudice capitolino, per la plateale violazione del principio di rotazione. Nel caso trattato dal Tar Abruzzo, la ricorrente – esclusa per aver presentato una offerta anomala – si duole del comportamento della stazione appaltante che avrebbe dovuto o riaprire la fase di valutazione dell’ offerta o quanto meno procedere con il rinnovo del procedimento di gara con nuova indizione della procedura. Questa impostazione viene sconfessata dal giudice che evidenzia come costituisca corretto ossequio «ai cardini dell’ effettività dei mezzi processuali e della celerità, economicità nonché del buon andamento della P.A.» scorrere la graduatoria nel caso in cui l’ aggiudicazione sia stata annullata per vizi dell’ offerta presentata.Più nel dettaglio, in sentenza si precisa che «successivamente alla sentenza che ha annullato l’ aggiudicazione precedente per un vizio dell’ offerta proprio dell’ impresa aggiudicataria, la stazione appaltante non ha affatto l’ obbligo di rinnovare l’ intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente vittoriosa si è classificata seconda, con offerta valutata come non anomala dall’ Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV , 20/04/2016 , n. 1560; Consiglio di Stato, sez. IV, 22/12/2014, n. 6336; Consiglio di Stato, sez. III, 19/12/2011, n. 6638)».In pratica nelle gare indette per l’ affidamento di appalti pubblici «lo scorrimento della graduatoria dei concorrenti, di norma, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo della stazione appaltante corrispondente al diritto del partecipante alla gara di consentire alla parte vittoriosa di conseguire il “bene della vita” legittimamente spettantigli».La violazione del criterio della rotazione Ad analoghe conclusioni, pur in presenza di vizi differenti totalmente imputabili alla stazione appaltante, giunge il Tar Lazio con la sentenza n. 7418/2020.Nel caso di specie, il Rup aveva invitato alla proedura negoziata (lettera b dell’ articolo 36 del Codice) tutti gli operatori presenti nell’ albo interno della stazione appaltante. Tra questi soggetti figurava – risultando aggiudicatario dell’ appalto – anche il pregresso affidatario la cui partecipazione veniva ritenuta legittima dal responsabile del procedimento sul presupposto di aver avviato, con l’ invito rivolto a tutti gli operatori presenti nell’ elenco interno, una procedura aperta. Questa impostazione è stata sconfessata dal giudice che ha evidenziato che la fattispecie non poteva essere configurata come «aperta» visto la platea limitata degli appaltatori ed in ogni caso il Rup avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ragioni dell’ invito del pregresso gestore del servizio. Giustificazione totalmente omessa negli atti di gara. Anche in questo caso il giudice ha ritenuto obbligatorio e sufficiente procedere all’ individuazione del legittimo affidatario procedendo con lo scorrimento della graduatoria. Testualmente, in sentenza si legge che «l’ annullamento in via derivata dell’ aggiudicazione non rende necessaria una ulteriore attività procedimentale» da parte del Rup «per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato, rispetto al quale non è stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo giudizio alcuna idonea causa ostativa».
A cura di NT+ Enti locali & Edilizia del 29 Luglio 2020 – autore STEFANO USAI