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Sentenze

Alle cessioni di credito a fini di cartolarizzazione non si applica il Codice dei Contratti!

Con ricorso di primo grado, la cessionaria e le cedenti ( fornitori della ASL ) hanno impugnato i provvedimenti della ASL con i quali sono state rifiutate le cessioni di credito a fini di cartolarizzazione.

I contratti di cessione sono del tipo cd. “revolving” in quanto la cessione comprende non solo i crediti esistenti ed esigibili alla data del contratto, ma anche quelli destinati a maturare nel periodo di efficacia del contratto e nell’ambito dell’ammontare massimo del portafoglio cedibile.

La ASL ha motivato la sua decisione in quanto ai sensi degli artt. 69 c. 1 e 3 del R.D. n. 2440/1923, dell’art. 117 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 nonché per costante  giurisprudenza, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica e notificate all’Amministrazione.

Il Tar Campania, con Sentenza della Sezione Prima n. 01701/2019 accoglieva il ricorso delle imprese.

L’appello della ASL viene respinto da Consiglio di Stato, Sez. III, 24/ 09/ 2020, n. 5561con le seguenti motivazioni:

Correttamente il TAR ha ritenuto che “le operazioni di cessione di credito tra le società ricorrenti rientrano tra quelle c.d. di “cartolarizzazione” soggette alla disciplina speciale dettata dall’art. 4, co. 4-bis L. 130/1999 (introdotto dall’art. 12 D.L. 145/2013 conv. in L. 9/2014) in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. e a questa non è consentito negare l’adesione”; il TAR dopo aver sottolineato che xxxx S.r.l. è abilitata al compimento di attività di cartolarizzazione, che i contratti rientrano in tale categoria, che sono state effettuate le formalità previste dalla L. 130/1999 (pubblicazione sulla G.U. delle informazioni finalizzate alla opponibilità delle operazioni), ha ritenuto che si era prodotto “l’effetto di inapplicabilità degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge” secondo quanto previsto dalla norma recata dal comma 4-bis dell’art. 4 della L. 130/1999.

In sostanza, quindi, secondo il TAR l’unica disciplina applicabile, in base al criterio di specialità, sarebbe stata quella recata dalla L. 130/1999, in quanto facente eccezione alla comune disciplina relativa alle cessioni del credito, come è agevole rilevare dalla semplice lettura della citata disposizione.

11.4 – Non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata del comma 4-bis dell’art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall’art. 117 del d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente.

Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall’art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell’art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla “cartolarizzazione” è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall’art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999.

11.5 – Neppure è possibile ricorrere ad un’interpretazione estensiva dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, facendo rientrare le “cartolarizzazioni” nell’ambito delle “cessione dei crediti”, in quanto, essendo tale disposizione derogatoria rispetto alla disciplina comune, deve essere interpretata restrittivamente.

Peraltro, l’omesso espresso riferimento a tale strumento da parte del legislatore può ragionevolmente spiegarsi in considerazione della ratio della norma relativa alle cartolarizzazioni, richiamata nella propria memoria dalle parti appellate, che è quella di favorire la competitività delle imprese, consentendo alle imprese cedenti di conseguire il pagamento delle proprie fatture in termini rapidissimi, assicurando una regolarità di cash flow indispensabile per il finanziamento dell’attività.

In conclusione, l’appello viene respinto e,  per l’effetto, viene confermata la sentenza appellata che ha accolto il ricorso di primo grado.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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