Si fa strada l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’inserimento nella busta dell’offerta tecnica dell’offerta temporale non possa comportare l’esclusione dell’offerente.
Cfr. Tar Sicilia, I, 12 ottobre 2020, n. 2067:
il cronoprogramma deve considerarsi un elemento “quantitativo temporale”, ma nel significato proprio delle leggi fisiche (è misurabile nel tempo), non in quello delle leggi giuridiche, il che rende discutibile il divieto di inserimento nell’offerta tecnica a pena di esclusione (Consiglio di Stato sez. III, 02/08/2017, n. 3874), con ciò significando che non può considerarsi di per sé “intruso” un elemento temporale nell’offerta tecnica ove questo non incida sugli aspetti economici dell’offerta ma tali elementi, per contro, concorrono indubbiamente nella formazione del giudizio sulla qualità dell’offerta e non sull’economicità della stessa.
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti