Come noto, il cd. decreto sblocca cantieri, oltre ad aver innalzato la sogli per il subappalto, ha da un lato sospeso l’obbligo di indicazione della terna; dall’altro sospeso l’operatività della previsione di cui all’art 80 comma 1, ai sensi del quale le cause di esclusione rileverebbero anche se riferite ad uno dei subappaltatori della terna.
In una gara bandita prima dell’entrata in vigore dello sblocca cantieri, ma “celebrata” successivamente, un’impresa viene esclusa a causa di una condanna penale non dichiarata in capo ad uno dei soggetti rilevanti di una ditta indicata quale subappaltatore.
Detta impresa adisce al tribunale amministrativo, lamentando giustappunto la mancata osservanza della previsione di cui all’art. 1, co. 18, della l. n. 55/2019 con la quale è stata disposta la sospensione delle disposizioni in materia di subappalto e delle verifiche in sede di gara.
Tar Campania, sez. I, 22 ottobre 2020, n. 4676 accoglie il ricorso, ravvisando la sostanziale inapplicabilità alle norme in parola del principio del tempus regit actum.
Il Collegio ha infatti ritenuto che “tale disposizione trovi applicazione anche per le gare, come quella oggetto di causa, indette precedentemente, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della novella.
E infatti, la disposizione invocata da parte ricorrente dispone la sospensione, non solo degli obblighi dichiarativi di cui al comma 6 relativi all’indicazione della terna dei subappaltatori, ma aggiunge espressamente che sono sospese le verifiche in sede di gara; una tale specificazione non avrebbe ragion d’essere se si riferisse solo alle gare indette successivamente all’entrata in vigore della legge, bastando a tal fine la segnalata sospensione dell’obbligo dichiarativo a monte, ma la sua aggiunta corrisponde alla volontà del Legislatore di garantire la sterilizzazione degli effetti della violazione degli obblighi dichiarativi relativi ai subappaltatori anche per le gare, come quella oggetto di causa, che erano in corso al momento in cui il decreto legge è stato adottato.
Né una tale interpretazione sembra confliggere con il principio del tempus regit actum che preclude l’applicazione dello jus superveniens alle procedura di gara adottate dopo la pubblicazione del bando, atteso che l’intervento innovativo non riguarda la procedura di gara ma il subprocedimento di verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni che, invece, doveva ancora essere svolto quando la disposizione in questione è entrata in vigore (se l’argomentazione precedente convince, questa non proprio n.d.r.).
E infatti, il d.l. n. 32/2019 (poi convertito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55) è stato pubblicato il 18 aprile 2019, mentre il gravato provvedimento di esclusione è stato adottato e trasmesso via PEC il 15 novembre 2019 (successivamente anche alla legge di conversione), sicché la stazione appaltante ha eseguito la verifiche quando esse dovevano ritenersi inibite in forza della citata previsione di cui al decreto legge”.
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti