A distanza di poco più di un mese dalla conversione in legge del “Decreto Semplificazioni” il legislatore interviene con l’ennesima deroga al Codice dei Contratti.
Una deroga “eventuale” prevista all’articolo 21 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n.137 ( “Decreto Ristori” ) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre.
Sono state infatti indicate le modalità di acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di “dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attivita’ di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’, nonche’ per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita’ di rete”.
Ebbene, il comma 4 dell’articolo 21 prevede che :
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Da evidenziare come la norma replichi l’articolo 120 comma 3 del “Cura Italia”, per cui sorge il dubbio se si sia inteso operare addirittura “in deroga” al “Decreto Semplificazioni” che agli articoli 1 e 2 ha ridefinito le procedure per tutti gli acquisti sopra e sotto-soglia.
Riproponendo la medesima previsione del “Cura Italia”, cioè, si è inteso probabilmente anche risolvere il problema di una sua possibile abrogazione derivante dalla successione di norme nel tempo.
Nel merito si rileva come la previsione del “Decreto Ristori” non faccia distinzioni tra sotto-soglia e sopra-soglia, lasciando sostanzialmente libere le istituzioni scolastiche di acquisire i prodotti maggiormente confacenti alle proprie esigenze, operando eventualmente “su misura” rispetto alle Convenzioni-quadro di Consip o delle centrali di committenza regionali ed ai beni rinvenibili sul Mepa.
La locuzione “Qualora non sia possibile” lascia evidentemente intendere come spetti alle istituzioni scolastiche esprimere un giudizio sull’adeguatezza dei prodotti presenti nelle Convenzioni-quadro o sul MEPA, che potranno evidentemente essere accantonati qualora ritenuti non adeguati alle necessità ( anche urgenti ) che determinano l’acquisto.
Ed allora potrà essere possibile operare in deroga ( l’ennesima ) al Codice dei Contratti, senza distinzione tra sotto-soglia e sopra-soglia.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti