Essendo intervenuta la revoca in una fase procedimentale anteriore al momento di perfezionamento e di efficacia dell’aggiudicazione della gara non vi era la necessità, per la stazione appaltante, di dare comunicazione dell’avvio del procedimento di ritiro. Questo quanto stabilito dal Tar Emilia-Romagna.
La stazione appaltante prima aggiudica la gara. Poi, a seguito della segnalazione della seconda classificata su un presunto errore materiale commesso dalla Commissione giudicatrice nell’ attribuzione del punteggio all’offerta tecnica dalla stessa presentata, corregge l’errore e dispone la revoca, in autotutela, dell’originaria aggiudicazione.
La seconda classificata diventa dunque prima in graduatoria ed alla medesima viene aggiudicata la gara.
La ex aggiudicataria impugna gli atti sostenendo in particolare la violazione degli artt. 7 e ss. L. n. 241 del 1990 perché la stazione appaltante non le ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in autotutela, dell’aggiudicazione della gara precedentemente disposta in suo favore.
Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06/11/2020, n.707 respinge il ricorso.
Dagli atti di causa risulta, in maniera netta che l’aggiudicazione in favore di xxxx non si era ancora perfezionata al momento di adozione del provvedimento di “revoca dell’aggiudicazione”, dovendo ancora essere effettuati, da parte della stazione appaltante, i necessari controlli sulla concorrente prima classificata in graduatoria, al fine di verificarne l’effettivo possesso di tutti i requisiti dalla stessa dichiarati in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla gara pubblica in oggetto. Si deve ritenere, pertanto, che essendo intervenuta la revoca in una fase procedimentale anteriore al momento di perfezionamento e di efficacia dell’aggiudicazione della gara, non vi fosse la necessità, per la stazione appaltante, di dare comunicazione a xxxx dell’avvio del procedimento di ritiro. D’altra parte e sotto diverso ed autonomo profilo, detto provvedimento risulta pienamente giustificato dall’essere la stazione appaltante vincolata a porre rimedio ad un evidente e riconoscibile errore commesso dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche della ricorrente e della controinteressata. E’ accaduto, infatti, che la Commissione, nella seduta della 19/3/2020, ha valutato positivamente, in termini di punteggio, le apparecchiature offerte dalla concorrente xxx in quanto dotate di dispositivo touch panel, con attribuzione al suddetto elemento del coefficiente 0,20; senonché la stessa positiva valutazione la Commissione non ha effettuato allorché ha esaminato l’apparecchiatura offerta dalla concorrente yyyyy, nonostante che anch’essa avesse dichiarato espressamente, con riscontro nella documentazione di gara, che il prodotto offerto era dotato di touch panel. Pertanto, essendosi questa concorrente accorta dell’errore commesso dal seggio di gara ed avendo essa immediatamente chiesto alla stazione appaltante di intervenire per correggerlo, risulta del tutto legittimo l’operato della …………. che, dopo avere espletato le necessarie e opportune verifiche riguardo all’effettiva sussistenza dell’errore, ha provveduto ad attribuire a yyyyy, per il suddetto elemento di valutazione dell’offerta tecnica, lo stesso coefficiente complessivo attribuito a xxx (0,80) di cui 0,20 di coefficiente ex novo assegnato per la dotazione di touch panel. La stazione appaltante ha quindi proceduto a rettificare la graduatoria di gara con l’aggiunta del punteggio spettante a yyyy: punti 4, in forza del riconoscimento anche ad essa del coefficiente 0,80. Proprio in relazione a tale maggiore punteggio assegnatole per la dotazione di touch panel, RTI controinteressato ha scavalcato xxxx nella graduatoria di gara, insediandosi al primo posto. Di qui, pertanto, l’atto di ritiro nei confronti di xxxx e l’aggiudicazione disposta ex novo in favore di yyyy. Dalle suesposte considerazioni discende, ulteriormente, che, trattandosi, all’evidenza, di atti alla cui adozione la stazione appaltante era vincolata, avendo essa commesso un palese e riconoscibile errore nella valutazione e nell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica di yyyy, anche per tale ragione si ritiene che la …………… non avesse alcun obbligo di comunicare alla ricorrente l’avvio del procedimento poi culminato con il gravato provvedimento di ritiro.