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Sentenze

Come si formano le valutazioni della Commissione Giudicatrice.

Nel respingere l’appello sulla sentenza di primo grado il Consiglio di Stato ricorda la successione logica dell’esame delle offerte tecniche in caso di procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’appellante sostiene che la procedura valutativa delle offerte tecniche è durata ben 8 mesi, e solo nel verbale n. 22 sono stati indicati (contestualmente) i punteggi, a fronte di una legge di gara che invece prevedeva, per ciascuna offerta e di volta in volta, l’attribuzione del punteggio, in modo da evitare una comparazione contestuale, o comunque operazioni di riesame. Secondo l’appellante la mancata espressione dei singoli coefficienti provvisori, di volta in volta, nella immediatezza della valutazione, avrebbe comportato un vulnus ai principi di trasparenza ed imparzialità.

La questione controversa è dunque incentrata sulla violazione dell’ordo procedendiregolato dal bando e dei principi di immediatezza e contestualità delle gare.

Consiglio di Stato, Sez. III, 13/11/2020, n. 6989 così si esprime:

3. Ritiene il Collegio che il motivo non sia fondato. Dall’art. 13.1. del Capitolato si ricava, in punto di ordo procedendi, che: a) ogni commissario avrebbe dovuto fornire la sua personale e discrezionale valutazione; b) successivamente avrebbe dovuto essere calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario; c) riparametrata la media riportando a 1 la media più elevata; d) trasformato il coefficiente ottenuto in punteggio mediante una formula predefinita.

La tesi dell’appellante è che tutto questo avrebbe dovuto essere fatto di volta in volta per ogni singola offerta tecnica e non contestualmente per tutte le offerte, pena un irrimediabile vulnus al principio di trasparenza.

3.1. Il Collegio è di diverso avviso. Innanzitutto occorre ribadire, riprendendo quanto già statuito in prime cure, che dall’art. 13.1. del Capitolato non si ricava un ordo procedendi tale da escludere la verbalizzazione contestuale dei giudizi. I passaggi ivi indicati sono la descrizione della successione logica (valutazione singola, media delle valutazioni, parametrazione e traduzione in punteggio) che caratterizza il formarsi della valutazione in relazione a ciascuna offerta, ma in essi non è contenuta alcuna prescrizione circa il dovere di procedere di volta in volta in sedute diverse e con autonome verbalizzazioni.

3.2. Una tale prescrizione, a ben vedere, non discende neanche dal principio generale di trasparenza. E’ del tutto naturale che quando il criterio è quello del miglior rapporto qualità prezzo, i Commissari, prima di procedere ad esprimersi sulle singole offerte, le esaminino tutte per “costruirsi” un metro di valutazione oggettivo, utile a “misurare” le differenze di valore tra le varie offerte. A prescindere dall’applicazione del metodo del confronto a coppie è chiaro, infatti, che la procedura tende a selezionare la migliore offerta e che per individuare quest’ultima è comunque necessario ponderare alla luce dei valori prescelti le varie offerte in competizione, anche se poi i giudizi sono espressi in termini assoluti e non comparativi.

3.3. E’ quanto l’amministrazione ha fatto, dando atto in un’unica tabella excel delle operazioni individuate dall’art. 13.1 del capitolato, allegata al verbale 22 del 26 giugno 2018, frutto di un’attività valutativa condotta a partire dal 13 ottobre 2017 (verbale n.5) che ha interessato 16 offerte tecniche.

L’appello viene respinto.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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