Il Tar Lazio conferma l’orientamento giurisprudenziale per cui il Passoe può essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell’offerta, anche in esito alla procedura del soccorso istruttorio, purché il prerequisito fondamentale, cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac – AVCpass, sia stato perfezionato.
Tar Lazio, Roma, Sez. III, 27/11/2020, n. 12696 accoglie il ricorso ed annulla l’aggiudicazione, con le seguenti motivazioni:
Passando all’esame del primo motivo di ricorso, va premesso come il Passoe è il documento che attesta la registrazione all’AVCpass (Authority Virtual Company Passport) che è l’attuale sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Infatti le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire, con modalità informatiche, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione a gare pubbliche esclusivamente attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Anac.
In particolare il Passoe rappresenta lo strumento necessario per procedere, tramite interfaccia web, alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
La registrazione ai servizi informatici dell’Anac è un atto unico, mentre la generazione del Passoe deve essere ripetuta per ogni gara.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale che si è formato ( TAR Lombardia 970/2019, TAR Sicilia 150/2016, TAR Lazio 11031/2017 ) il Passoe può essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell’offerta, anche in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ma ciò è possibile purché il prerequisito fondamentale, cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac – AVCpass, sia stato perfezionato.
La produzione successiva di un documento ovvia alla carenza di un elemento formale della domanda, ma la registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara è un adempimento tardivo ad un obbligo di legge.
Nel caso di specie né l’Amministrazione, né tanto meno la controinteressata che non si è costituita, hanno fornito la prova che l’iscrizione all’AVCpass era avvenuta prima della scadenza del termine per presentare la domanda e che solo la presentazione del Passoe è risultata tardiva per un’omissione sanabile.
Da ciò consegue che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti