La grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali.
Infatti, sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali.
Questo il principio affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/12/2020, n.7789 nel confermare la Sentenza Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 731.
Una sentenza importante, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all’articolo 80 comma 4 del Codice dal “Decreto Semplificazioni”.
La vicenda giudiziaria riguarda impresa esclusa per irregolarità fiscale derivante dal mancato pagamento di tributo locale ( TARI ) per un importo superiore ad € 5.000,00 ( anche se la certificazione sulla regolarità fiscale acquisita dalla stazione appaltante tramite AVCPASS non segnalava alcuna pendenza).
Il ricorso avverso l’esclusione è motivato, tra gli altri, sul motivo della illegittimità dell’esclusione in quanto l’irregolarità fiscale accertata a carico dell’impresa riguarderebbe un tributo locale (TARI 2013) a suo dire escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 80 co. 4 d. lgs. n. 50/16 .
Come detto, il Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 731 respinge il ricorso.
L’appello non ha miglior sorte. Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/12/2020, n.7789 infatti lo respinge con le seguenti motivazioni:
5.2. La disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici prevede l’esclusione per il fatto oggettivo della grave violazione tributaria, atteso che la ratio della norma è quella di escludere dalla gara l’impresa che non offra una totale affidabilità, anche di tipo economico, sulla corretta esecuzione della prestazione oggetto della gara d’appalto.
Peraltro, come già rilevato, anche ove volesse sostenersi che l’impresa non abbia in concreto avuto la conoscenza dell’atto, in quanto, altrimenti, avrebbe provveduto al pagamento come da prassi, la incompiuta organizzazione della attività volta alla ricezione della posta ricadrebbe comunque a rischio dell’impresa, refluendo nella sua responsabilità soggettiva.
5.3. Il Collegio, infine, pone in rilievo che la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali.
Infatti, sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali e, sotto un profilo letterale, la norma fa riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che la TARSU (sostituita poi, insieme alla TIA e alla TARES a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 149 del 2013, legge finanziaria per il 2014), a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il d.lgs. n. 507 del 1993..
6. In definitiva, in presenza di una grave violazione tributaria, definitivamente accertata, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerte, l’esclusione della XXXX s.r.l. costituiva per la stazione appaltante atto dovuto, sicché, essendo infondate le censure dedotte, l’appello deve essere respinto.
Art. 80 comma 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti