L’articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183 ( il “Decreto Milleproroghe” vedi DecretoLegge 18/3/2020 milleproroghe) autorizza, sino al 31 dicembre 2021, le acquisizioni di beni e servizi informatici secondo l’articolo 75 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “Cura Italia”).
Esso prevede infatti :
“All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.
Appare opportuno soffermarsi su questa novità, per la rilevanza dell’articolo 75 del “Cura Italia”, regolante gli “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese”, ha assunto per le amministrazioni aggiudicatrici.
Esso infatti disciplina l’acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività.
Per queste forniture e servizi l’articolo 75 del “Cura Italia” aveva previsto che per le forniture informatiche si potesse procedere, fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera c)[2] per l’acquisto di beni e servizi selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, anche oltre i limiti della soglia comunitaria (selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa).
Non essendo previsto niente al riguardo, sembra infatti ragionevole affermare che l’articolo 75 del “Cura Italia” si applichi a contratti di qualunque importo ( sopra o sotto le soglie comunitarie).
Trattandosi di beni e servizi informatici, l’articolo è da interpretarsi, essenzialmente, come esplicita deroga sia alle previsioni di cui all’articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s. m. i. (obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell’articolo 1 commi 510 e 512 della Legge 28/12/2015, n. 208.
In questo senso, pertanto, viene lasciata ampia libertà alle amministrazioni, ed il sistema Consip/ Mepa risulta provvisoriamente accantonato per una ricerca il più possibile “personalizzata” delle migliori dotazioni informatiche.
Anche dal punto di vista della semplificazione è da apprezzare la previsione di procedere con una semplice autocertificazione ed avviare il contratto. Mentre, dal punto di vista operativo, gli effetti sono modesti ( scendendo da cinque a quattro imprese), visto che il comma 6 dell’articolo 63 prevede la consultazione di cinque operatori economici.
Insomma, con l’articolo 75 del “Cura Italia” è stata definita ( sebbene a termine) una specifica tipologia di procedura negoziata destinata agli acquisti di beni e servizi informatici, per i quali è sempre “autorizzata” la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 63 comma 2 lettera c) del Codice.
Un “microsistema” che, appunto, grazie al comma 11 dell’articolo 1 del “Milleproroghe”, continuerà ad operare sino al 31 dicembre 2021, in deroga anche agli articoli 1 e 2 del “Decreto Semplificazioni”.
Infatti, nonostante le procedure degli articoli 1 e 2 del “Decreto Semplificazioni” si applichino qualora la Determina a contrattare sia adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’esplicito richiamo del “Milleproroghe” all’articolo 75 del “Cura Italia” determina il prolungamento della sua efficacia sino al 31 dicembre 2021.
Per cui la procedura negoziata con quattro operatori (sino al 31 dicembre del 2021) prevista dall’articolo 75 del “Cura Italia” rappresenta una delle possibili opzioni a disposizione delle stazioni appaltanti per queste particolari tipologie di forniture e servizi.
Determinando una “singolare” sovrapposizione di normative sugli acquisti di beni e servizi informatici che, in fase di determina a contrarre, implicherà di esplicitare con chiarezza la scelta che viene effettuata.
In teoria infatti, potrebbe optarsi :
- per il sistema Consip/ Mepa o per il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208;
- in alternativa procedere autonomamente ai sensi dell’articolo 1 comma 510 della Legge 208/2015 (qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali) ed operare secondo il “Decreto Semplificazioni” o secondo il Codice dei Contratti;
- per la procedura negoziata dell’articolo 75 del “Cura Italia”.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti