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Sentenze

L’affidamento diretto (ovvero la procedura negoziata) di cui allo sblocca cantieri: non deve avvenire nel rispetto delle rigorose e dettagliate procedure previste dal codice

Tar Lazio, I-Quater, 18 gennaio 2021, n. 705

In via preliminare, ricorda il Collegio che la procedura in esame consiste in una procedura negoziata sotto-soglia, indetta ex art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016. L’art. 157, comma 2, prevede che “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b)”, ai sensi del quale può procedersi “mediante affidamento diretto previa valutazione (…), per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

Trattasi, insomma, di una procedura di affidamento diretto, previa valutazione, sulla base dei criteri indicati nella lettera di invito, delle offerte presentate dagli operatori, nel caso di specie tratti dall’apposito elenco di professionisti redatto e tenuto dall’Astral, invitati a partecipare.

Ai sensi delle norme suindicate, il suddetto affidamento deve avvenire non già nel rispetto delle rigorose e dettagliate procedure previste dal codice dei contratti pubblici, bensì “nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, oltre che in quello di rotazione.

Ciò premesso appare evidente la legittimità della lettera di invito contestata dalla società ricorrente, la quale, al fine di selezione l’operatore economico cui affidare il servizio in modo trasparente e non discriminatorio, ha adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’attribuzione di un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e di un massimo di 20 punti per quella economica (art. 14 della lettera di invito). Con riferimento alla prima, che è oggetto di contestazione in questa sede, l’art. 14.1 della lettera di invito ha individuato due criteri di valutazione. Il primo – criterio A – consistente nel curriculum vitae del concorrente, che doveva essere allegato all’offerta stessa ai sensi dell’art. 12 e che serviva a valutare la capacità professionale nella gestione dei servizi oggetto di appalto. Per esso, la commissione poteva attribuire un massimo di 30 punti. Il secondo – criterio B – consistente nei criteri metodologici specifici per lo svolgimento del servizio, desunti dalla relazione tecnico-metodologica da allegare, ex art. 12, all’offerta tecnica e idonei a valutare le modalità di svolgimento del servizio, la chiarezza dell’organizzazione e la gestione complessiva del servizio. Per esso la commissione poteva attribuire un massimo di 50 punti.

A sua volta, l’art. 12 della lettera di invito ha previsto che l’offerta tecnica avrebbe dovuto essere suddivisa nei due elementi che avrebbero poi concorso all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa: il curriculum vitae del concorrente, per l’elemento di valutazione A della tabella dei criteri di aggiudicazione; una relazione tecnico-metodologica, per l’elemento di valutazione B.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza, peraltro, non vi è nessuna commistione tra oggetto e criterio di valutazione. Infatti, il curriculum vitae e la relazione tecnico-metodologia sono i due elementi dell’offerta tecnica che costituiscono la base della sua valutazione. Da essi cioè vanno desunti i due elementi da valutare. In particolare, dal curriculum la commissione doveva ricavare la capacità professionale nella gestione dei servizi oggetto di appalto e attribuire ad essa un punteggio da 0 a 30; dalla relazione tecnico-metodologica, invece, la commissione doveva ricavare le modalità di svolgimento del servizio, la chiarezza dell’organizzazione e la gestione complessiva del servizio e attribuire ad essi un punteggio da 0 a 50.

I due criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono “pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto”, come prescritto dall’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, attesa la natura semplice ed intellettuale del servizio da affidare e il carattere e la tipologia della procedura di affidamento, che è una procedura sotto-soglia.

Peraltro, la lettera di invito, dopo aver previsto i criteri di valutazione, stabilendone il relativo peso ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo, ha altresì previsto specifici elementi di ponderazione affidati a coefficienti numerici variabili da 0 a 1 per ogni elemento qualitativo da valutare.

Insomma, Astral ha fissato a monte i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il peso ponderale di ciascuno di essi, le singole soglie, corrispondenti a determinati valori numerici, per l’attribuzione del relativo punteggio. I criteri di valutazione, peraltro, sono pertinenti all’oggetto dell’appalto, un servizio intellettuale, attenendo alla pregressa esperienza professionale e alla proposta di organizzazione e di svolgimento del servizio.

La mancata fissazione di sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi per ciascuno dei due criteri di valutazione prescritti, come previsto dal comma 8 dell’art. 95, infine, è priva di rilievo tenuto conto che tale previsione è meramente eventuale ed è espressione dell’ampia discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nel perseguimento dell’interesse pubblico. Nel caso di specie, attesa la semplicità della procedura di gara e la natura del servizio che ne era oggetto, la mancata fissazione di sub-punteggi non risulta indice di cattivo uso del proprio potere discrezionale da parte dell’Amministrazione.

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