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Sentenze

Le Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale. Consip svolge un ruolo “di supplenza”

La ricorrente impugna l’aggiudicazione della gara indetta dalla centrale acquisti regionale del Lazio, avvenuta ad ottobre del 2020, in presenza della pressoché contemporanea aggiudicazione a suo favore di una gara CONSIP, riguardante un servizio “sovrapponibile”.

Secondo la ricorrente c’è l’obbligo a carico delle Regioni di comparare gli esiti delle gare regionali con quelli delle gare Consip, ed optare per la procedura che assicuri il miglior risultato in ordine al rapporto qualità prezzo.

Tar Lazio, Roma, 04/02/2021, n. 1459 respinge il ricorso.

3. Ad ogni modo, il ricorso si presenta anche infondato nel merito per le ragioni che si vengono ad illustrare.

In particolare, deduce che per effetto dei due provvedimenti di aggiudicazione relativi alle due suddette gare (gara Consip e gara regione Lazio), si sarebbe manifestata una sovrapposizione tra i due affidamenti dato che gli stessi avrebbero oggetto analogo. Secondo la prospettazione della ricorrente, la gara Consip dovrebbe prevalere su quella regionale.

Con le memorie ex art. 73 c.p.a. precisa che, se pure certamente è legittimo che le pubbliche amministrazioni possano attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro, tuttavia il fine di qualsivoglia procedura selettiva sarebbe quello far ottenere alla P.A. il bene o il servizio al miglior rapporto qualità prezzo. Pertanto, la deroga al ricorso alle convenzioni quadro CONSIP sarebbe ammissibile a patto che il diverso strumento di negoziazione garantisca migliori condizioni economiche. Quindi, nella fattispecie in esame, esperita la propria gara, la Regione avrebbe comunque dovuto fare eseguire l’appalto de quo alla xxxx perché la sua offerta sarebbe economicamente più conveniente, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione ed in particolare del principio di massima efficienza della spesa pubblica.

Omette di riferire di aver partecipato anche alla gara bandita dalla Regione e di essersi classificata solamente decima nella graduatoria del Lotto 13 in esame (circostanza che si evince inconfutabilmente dalla determinazione della Regione …. del 16 ottobre 2020 impugnata).

5. Le resistenti evidenziano che la Regione avrebbe bandito la propria gara quando ancora non era stata aggiudicata quella Consip, precisando che, peraltro, le prestazioni oggetto delle procedure non sarebbero sovrapponibili. Da qui, deriverebbe l’inconsistenza della pretesa di xxxx di comparare su un piano esclusivamente economico le due convenzioni aventi contenuti assolutamente non coincidenti. Sostengono, inoltre, che l’articolazione tecnica del servizio impostata dalla Regione … sarebbe sicuramente più attinente alle concrete esigenze dell’ASL …, essendo frutto di una impostazione più specifica, nonché oggettivamente e temporalmente più ravvicinata. Non sussisterebbe alcun obbligo normativo in capo alla Regione, ai fini della conclusione della gara dalla stessa indetta, di comparare l’esito delle due procedure (cioè di raffrontare, prima dell’aggiudicazione, l’esito della sua stessa procedura con quello della gara di Consip), mentre sussisterebbe una prevalenza della convenzione-quadro regionale in materia sanitaria. Ad ogni modo, xxxx. non avrebbe fornito il minimo principio di prova a sostegno della presunta “minor economicità” della convenzione-quadro aggiudicata dalla Regione Lazio.

6. Queste le norme principali che regolano la fattispecie in esame:

– comma 449 dell’articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che all’ultimo periodo prevede che: “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.”;

– commi 548 e 549 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 (‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016’), che dispongono che: “al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa. Qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei Soggetti Aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di committenza”.

7. Orbene, dalla interpretazione prima di tutto letterale delle suddette norme, il Consiglio di Stato, con orientamento condiviso da questo Collegio, ha rinvenuto sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale e ruolo meramente suppletivo (e cedevole) all’intervento sostitutivo di Consip.

In particolare, ha affermato che: “in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali; in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro; nell’ipotesi appena richiamata è da ritenere che l’intervento di sostanziale supplenza svolto da Consip non possa giungere ad alterare in modo definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale per questa caratteristica avrà dunque valenza ‘cedevole’. Tale intervento, infatti (pur necessario nel perdurare dell’inadempienza da parte delle centrali di committenza regionali), perderà la sua ragion d’essere laddove le centrali regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione” (cfr. C. di St. n. 5826/2017; nello stesso senso, ex multis: C. di St. n. 1329/2019, TAR Marche n. 580/2020, TAR Emilia-Romagna n. 362/2018).

Ancora, ha evidenziato “l’esistenza di un disegno normativo che non preclude (ma anzi disciplina) la contestuale attivazione sia a livello centrale sia a livello regionale di aggregazione degli acquisti, sicché non si può ritenere impedito alla centrale di acquisti regionale di attivarsi al fine di ripristinare l’iter fisiologico delineato dalla disciplina, anche dopo che sia avviata una gara Consip” (cfr. C. di St. n. 01329/2019).

Per il caso in cui la gara Consip sia stata non solo avviata ma anche conclusa, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “la prevalenza della gara svolta a livello regionale può essere affermata anche con riguardo alla fattispecie in esame, ovvero quando la procedura sia stata già aggiudicata, ai fini della stipula della convenzione quadro” … “La gara svolta a livello regionale risponde – quanto alla aderenza alle necessità dell’area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato – ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica” (cfr. C. di St. n. 01329/2019).

Dunque, in base ai principi giurisprudenziali appena esposti, è possibile affermare che le Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale – anche in quanto più aderenti alle esigenze locali e quindi più efficiente economica ed efficace – e l’intervento di Consip deve essere ritenuto “di supplenza”.

Il ricorso viene dichiarato infondato oltre che irricevibile.

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