Nel respingere il ricorso incidentale il Tar Calabria si esprime sulla fattispecie del ritardo nella corresponsione delle retribuzioni dei dipendenti, stabilendo come esso non sempre costituisca indice di quella grave inaffidabilità che genererebbe un obbligo di segnalazione nella partecipazione alle gare.
Il ricorso incidentale contesta come la ricorrente avrebbe omesso di segnalare alla stazione appaltante di trovarsi, sia al momento della partecipazione alla gara sia successivamente, in una situazione di inadempimento retributivo nei confronti dei suoi dipendenti. Tale situazione, annoverabile tra i gravi illeciti professionali nella gestione di precedenti commesse, avrebbe dovuto peraltro comportare, una volta segnalata, l’esclusione della ricorrente dalla gara ai sensi dell’art 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 04/ 03/2021, n. 465 respinge il ricorso incidentale ( e quello principale) :
16.1- Le censure sono infondate.
16.2- L’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: (…) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita’ o affidabilità”.
16.3- Come desumibile dalle linee guida dell’ANAC n. 6 (nella versione aggiornata al d.lgs. 56 del 2017) aventi ad oggetto l’indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui a tale disposizione normativa, anche ad ampliare il citato onere dichiarativo in termini omnicomprensivi calibrandolo su “tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità”, esso resta comunque perimetrato a “tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico”, in relazione ai quali è “rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione” (Sez. IV, par. 4.2).
16.4- Tanto chiarito, ciò che si evince dalla documentazione versata in atti è la sussistenza di un mero ritardo nella corresponsione della retribuzione ai dipendenti, relativamente ad alcune mensilità e della tredicesima, con riferimento, peraltro, a contratti rientranti nell’ambito delle pubbliche commesse.
16.5- In sostanza, anche a considerare l’indirizzo giurisprudenziale che interpreta in senso più lato l’onere dichiarativo – fino, cioè, a ricomprendervi tutti i precedenti dell’impresa astrattamente ascrivibili alla fattispecie (atteso che, come osservato in giurisprudenza, affinché la stazione appaltante possa valutare effettivamente l’esistenza del suddetto requisito di partecipazione è necessario che essa abbia a disposizioni quante più informazioni possibili e di dette informazioni debba farsi carico l’operatore economico: Consiglio di Stato, Sez. V, 3.9.2018 n. 5142) e dunque, solo per esemplificare, il pregresso inadempimento nei confronti della stazione appaltante anche in assenza di effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati dal legislatore (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018 n. 1299) ovvero le accertate omissioni retributive quale ragione sufficiente per l’apprezzamento di inaffidabilità della concorrente (Consiglio di Stato 24.1.2019, n. 586) – può comunque ritenersi che circostanze fattuali addotte dalla controinteressata (che, si soggiunge opportunamente, sono suffragate unicamente da articoli di stampa recanti anche dichiarazioni di esponenti politici e rappresentanti sindacali) non siano annoverabili tra i gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, c. 5, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016 soggetti ad obbligo di dichiarazione in quanto potenzialmente compromettibile l’affidabilità dell’impresa e, specularmente, non è censurabile il comportamento addebitato alla stazione appaltante che, pervenuta a conoscenza di tali fatti, non avrebbe assunto alcuna determinazione in merito.
16.6- Del resto, anche l’assenza di segnalazione all’ANAC ed il fatto che siano assenti ulteriori elementi qualificanti (quali, ad esempio, un accertamento esecutivo dell’illecito professionale, ovvero altre sopravvenienze quali la risoluzione anticipata, o azioni risarcitorie, o l’escussione di garanzie o l’applicazione di sanzioni o penali ovvero azioni giudiziarie da parte dei dipendenti) consente di inferire che quanto contestato possa ben rientrare nel novero delle criticità temporanee in cui possono imbattersi le imprese per mancanza di liquidità.
16.7- D’altronde, costituisce un dato della comune esperienza il fatto che – soprattutto nel campo delle commesse pubbliche, nell’ambito delle quali si sarebbero registrati i ritardi nella corresponsione delle retribuzioni – il frequente ritardo con cui le amministrazioni committenti onorano i propri debiti nei confronti delle ditte appaltatrici finisce per potersi ribaltare sulla liquidità a disposizione di queste ultime e pregiudica la regolarità del pagamento delle spettanze alle maestranze, senza che tale circostanza, per ciò solo, costituisca indice di quella grave inaffidabilità che genererebbe un obbligo di segnalazione nella partecipazione alle gare.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti