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Sentenze

Rapporto tra OG11 ed OS3

Il bando di gara prevede per i partecipanti la categoria OS3, classifica III-bis, fino ad Euro 1.500.000,00 precisando che: “Sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria OG11 per classifica adeguata all’importo della categoria specializzata OS3 prevista nel presente bando”.

La ricorrente contesta l’esclusione poiché priva dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando.

Secondo la prospettazione della  ricorrente la categoria OS3, classifica III-bis, fino ad Euro 1.500.000,00 sarebbe infatti raggiungibile sommando le classifiche già possedute dalla Capogruppo nella categoria speciale OS3 (class. II) e nella categoria generale OG11 (class. II) e aggiungendo altresì il requisito OS3, class. I (fino a euro 258.000) in possesso della mandante.

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 11/ 03/ 2021, n. 823 respinge il ricorso.

Tale tesi è smentita dal tenore dell’art. 79, comma 16 del d.P.R. n. 207/2010 che consente nel caso di possesso della qualifica OG11 la capacità di eseguire i lavori nelle altre categorie speciali in ragione del principio di assorbimento poiché la predetta qualificazione (la OG11) implica che l’impresa debba dimostrare “di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste”.

Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 ottobre 2006, n. 1349;), la qualificazione OG11 ha una particolare natura poiché è una qualifica generale ma nello stesso tempo è anche una qualifica che include, sommandole (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 ottobre 2006, n. 1349; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 marzo 2015, n. 619; Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5706), le qualifiche speciali afferenti a specifiche lavorazioni già detenute dall’impresa (anche se non in tutte nella stessa misura) (Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422).

In altre parole, il rapporto tra la categoria generale OG11 e le categorie speciali che la compongono è di genus ad speciem, sicché la sommatoria cui aspira la ricorrente non può trovare accoglimento poiché non tiene conto che la qualifica OS3, con la relativa categoria, posseduta dalla …….. è già computata nella qualifica generale OG 11, concorrendone alla sua formazione.

Opinando nel senso sostenuto dalla ricorrente si opererebbe «una “duplicazione” di qualificazione comunque riferita (in OG11 ed in OSx) alla esecuzione del medesimo lavoro.» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 gennaio 2006, n. 263 confermata cfr. C.G.A.R.S, sez. giur., 21 settembre 2007, n. 1051).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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