Non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle commissioni giudicatrici.
Lo ricorda il Consiglio di Stato, esprimendosi su uno dei motivi di appello.
La società appellante infatti sosteneva che non sarebbe stata garantita la collegialità perfetta della Commissione giudicatrice né l’unitarietà dei lavori perché, nella sua seconda composizione, essa avrebbe svolto i 2/3 delle operazioni di valutazione (4 sedute per 6 concorrenti), mentre nella sua terza composizione essa avrebbe provveduto al restante 1/3 (2 sedute per 3 concorrenti), unitamente all’attribuzione dei punteggi finali.
Questo vizio, apparirebbe di tale gravità da comportare l’integrale travolgimento delle operazioni valutative svolte dalla Commissione, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione e, quindi, dell’intera procedura.
Consiglio di Stato, Sez. III, 18/ 05/ 2021, n. 3847 così stabilisce:
10.2. La censura è tuttavia destituita di fondamento perché, se è vero che la commissione giudicatrice di gare d’appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2018, n. 4143), è anche vero che la sostituzione di un suo componente – come è avvenuto nel caso di specie – non impone la integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente, come si è verificato in questa vicenda (ove il ……., subentrato al ………..il 15 gennaio 2019, ha acquisito tutta la documentazione di gara e, dapprima autonomamente e poi collegialmente, ha valutato le offerte tecniche fino a quel momento esaminate: v. verbale n. 12), fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali.
10.3. Non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle commissioni giudicatrici, poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni (Cons. St., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4830).
10.4. L’orientamento seguito più volte da questo Consiglio di Stato, infatti, afferma che non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e che tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie funzioni (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169, Cons. St., sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639).
10.5. Questo Consiglio di Stato ha statuito, infatti, che i «membri delle commissioni di gara […] possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come «un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni» (Cons. St., sez. V, 5 novembre 2009, n. 6872).
10.6. Di qui l’infondatezza del motivo in esame, essendo legittimo l’operato della Commissione giudicatrice.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti