Impresa viene esclusa dalla procedura negoziata per la fornitura di macchine per il recupero dei liquidi biologici.
L’esclusione dalla gara è stata disposta per avere la concorrente indicato in offerta costi della manodopera pari a €uro 0,01 e oneri interni di sicurezza aziendale ugualmente pari a €uro 0,01: la quantificazione è stata ritenuta puramente fittizia e, dunque, sostanzialmente elusiva dell’obbligo fissato dall’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016.
L’impresa sostiene che, trattandosi di fornitura senza posa, il contratto è estraneo all’ambito applicativo di cui al comma 10 dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tar Lombardia, Brescia, 10/ 06/2021, n.523 respinge il ricorso:
In linea generale, va detto che la fornitura con posa in opera implica che per fruire del bene fornito sia necessaria un’attività ulteriore, accessoria e strumentale rispetto alla prestazione principale della consegna del bene, finalizzata alla messa in funzione dello stesso, mentre nella fornitura senza posa in opera il bene fornito può essere fruito immediatamente dal destinatario una volta consegnato (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 661/2019; C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1974/2020).
Nel caso di specie, il disciplinare di gara ………..
Dal che si evince che per poter essere messi in funzione i macchinari de quibus necessitano di una ulteriore attività da parte del fornitore, la cui prestazione non si esaurisce, pertanto, nella consegna dei beni alla stazione appaltante.
Il contratto messo a gara non è dunque riconducibile al paradigma della fornitura senza posa in opera e dunque non beneficia dell’esenzione dall’obbligo di dichiarare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza interni.
Fermo quanto sopra, ad abundantiam, va anche considerato che l’articolo 11.3 sempre del disciplinare di gara prevede che «durante l’intera durata contrattuale, la ditta dovrà garantire la manutenzione preventiva e correttiva, la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant’altro componga il bene nella configurazione fornita, con la sola esclusione dei materiali di consumo necessari all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscono guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura». E, ancora, il disciplinare di gara, all’articolo 9.1., nel declinare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica assegna un punteggio premiale – tra gli altri – per la manutenzione preventiva (fino a 2 punti), per la manutenzione correttiva (fino a 6 punti) e per la formazione (fino a 3 punti).
Dunque, accanto alla prestazione principale, rappresentata dalla fornitura della strumentazione medica, vi sono una serie di prestazioni, sia pure secondarie, ma che comunque entrano nell’oggetto del contratto, e che a fortiori non sono riconducibili alla fornitura senza posa in opera. Anche queste prestazioni, ancillari alla prestazione principale, fuoriescono dal perimetro, sempre restrittivamente inteso, dell’eccezione all’obbligo dichiarativo invocata dalla ricorrente.
In conclusione, sulla società ……… gravava l’obbligo di dichiarare in offerta costi della manodopera e oneri di sicurezza aziendali, sia per rendere la prestazione principale, sia per rendere le prestazioni secondarie.
Sennonché, la dichiarazione resa dalla ricorrente non soddisfa tale obbligo…………
Legittimamente, dunque, la società ………. è stata esclusa dalla procedura negoziata.