Le vicende penali di un mero dipendente della ditta non sono significative al fine della valutazione dell’affidabilità dell’impresa e non devono essere oggetto di dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Questo quanto stabilito dal Tar Lazio nell’esprimersi su alcuni motivi di ricorso fondati su vicende penali di un dipendente.
Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 18/ 06/ 2021, n.7300 respinge il ricorso con le seguenti motivazioni:
Ritenuto infondato anche il 4º motivo, per le seguenti ragioni:
L’articolo 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici prevede le tassative cause di esclusione di un’impresa in forma societaria per vicende penali a carico di soggetti determinati che rivestono cariche amministrative, di rappresentanza, di direzione tecnica o che dispongono di poteri di controllo;
Nel caso concreto, il dipendente destinatario della misura cautelare non risulta, pacificamente, titolare di alcuna delle predette cariche, per cui le vicende penali che lo hanno interessato non possono essere rilevanti nei confronti della società;
Nello stesso senso, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 80, le vicende penali di un mero dipendente della ditta non sono significative al fine della valutazione dell’affidabilità dell’impresa e non devono essere oggetto di dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per cui non sussiste la omessa dichiarazione censurata dalla ricorrente principale;
Considerato che, con il 5º motivo, la ricorrente principale ripropone la suddetta causa di esclusione, più specificamente sotto il profilo della violazione del comma 5 dell’articolo 80, lettere c), c) bis, c) ter, sostenendo che la gravità dei fatti addebitati al dipendente sarebbe indicativa di gravi illeciti professionali nonché di tentativi di influenzare le decisioni delle stazioni appaltanti;
Ritenuto infondato anche il 5º motivo, per le stesse ragioni già esposte, trattandosi di fatti addebitati ad un dipendente non rientrante tra quelli presi in considerazione dalla legge al fine di valutare l’integrità ed affidabilità dell’impresa;
Considerato che, con il 6º motivo, la ricorrente principale insiste sulla stessa causa di esclusione appena confutata, lamentando la mancata valutazione di essa da parte della stazione appaltante;
Ritenuto infondato anche il 6º motivo, non essendo tenuta la stazione appaltante ad esprimere alcuna valutazione al riguardo, per le ragioni in precedenza chiarite;……