Nel respingere il ricorso avverso l’aggiudicazione, il Tar si esprime su un caso in cui la Commissione ha provveduto al riesame dei punteggi attribuiti, in seduta riservata. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto riunirsi in seduta pubblica per riaprire la gara, acquisire gli atti della procedura e verificare eventuali manomissioni.
Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 14/ 07/2021, n.1129 respinge il ricorso:
2.3 – Con la terza censura formulata nei motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta – essenzialmente -che la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per il riesame delle offerte tecniche “quando, invece, avrebbe dovuto riunirsi in seduta pubblica per riaprire la gara, acquisire gli atti della procedura e verificare eventuali manomissioni”.
Il motivo di gravame è infondato, in quanto, in disparte ogni altra considerazione, nel caso di specie, si è al cospetto di una gara telematica, con conseguente applicazione dell’oramai consolidato principio ermeneutico secondo cui «la mancata pubblicazione sul sito internet dell’Università dell’avviso della seduta di apertura delle offerte tecniche, in una procedura telematica, non potrebbe comunque determinare l’illegittimità della medesima procedura di gara, comportando, lo svolgimento delle operazioni in seduta riservata, una mera irregolarità, come ritenuto da questo Tribunale in casi analoghi (cfr. 1° sez. n. 667/2014) e come anche di recente statuito dal Consiglio di Stato (Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990). E ciò in quanto “La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte” (Cons. St., n. 4990/2016)» (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, 14/06/2017, n. 450).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti