Il Tar Puglia, nell’accogliere il ricorso di impresa la cui offerta è stata dichiarata anomala, si sofferma sulla validità dei preventivi presentati in fase di verifica di anomalia.
Stabilendo che è importante che i preventivi non siano risalenti nel tempo rispetto al momento della verifica e che quindi valgano a dimostrare, in termini oggettivi, che il prezzo offerto sia in linea con i prezzi di mercato, salva ovviamente la prova contraria da parte della stazione appaltante.
Ecco le motivazioni di Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 26/ 07/ 2021, n.1194:
7.4. In termini più generali, e con riferimento a tutti i preventivi esaminati nel sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, si osserva che alla base delle valutazione del RUP vi è il convincimento per cui, in qualche modo, il concorrente che ha presentato l’offerta anomala dovrebbe dimostrare la propria oculatezza nella gestione della vicenda concorsuale, comprovando di aver acquisito tutti i preventivi del caso già al momento dell’offerta, e comunque allegando la relativa puntuale accettazione, allo scopo di dimostrare il perfezionamento del relativo impegno a garanzia degli interessi contrattuali della stazione appaltante.
La predetta tesi poggia sulla incompleta lettura della deliberazione ANAC n. 354/2020, pure richiamata nel verbale del RUP.
In realtà, con la predetta delibera l’ANAC si è limitata ad affermare che “Laddove alcuni preventivi riportino una validità temporale limitata, tale termine va inteso come quello entro il quale l’offerta può essere accettata dall’acquirente alle condizioni riportate nel preventivo, accettazione che vincola l’offerente a praticare quelle condizioni (e quei prezzi) per tutto il periodo di esecuzione del contratto, salvo diversi accordi tra le parti. Tale circostanza non è idonea ad inficiare l’affidabilità complessiva dell’offerta, laddove l’istante non dimostri che i prezzi offerti dai fornitori dell’aggiudicatario non sono stati accettati da quest’ultimo oppure che sono fuori mercato e, dunque, non praticabili dal fornitore”.
Si tratta di considerazioni che riguardano il caso particolare in cui il fornitore abbia sottoposto il preventivo a un termine finale di scadenza, in tal modo evidenziando il carattere eccezionale e necessariamente provvisorio delle relative condizioni, ciò che richiede la relativa accettazione, dal momento che, in mancanza, vi sarebbe assoluta incertezza in merito al conservazione nel tempo del relativo prezzo, anche oltre la data di scadenza.
Invece, nel caso in esame non vi è alcuna evidenza in merito alla sottoposizione dei preventivi ad un termine finale di scadenza (e quindi in ordine alla intrinseca precarietà ed eccezionalità delle relative condizioni), rispondendo quindi questi alle ordinarie pratiche commerciali dei fornitori.
Vero è che, nel lungo termine, vi è comunque la possibilità che i prezzi dei fornitori subiscano significative oscillazioni, ma ciò però non può implicare che il concorrente sia obbligato a impegnarsi contrattualmente con i fornitori prima dell’aggiudicazione.
Ciò che invece essenzialmente rileva è che i preventivi non siano risalenti nel tempo rispetto al momento della verifica e che quindi valgano a dimostrare, in termini oggettivi, che il prezzo offerto sia in linea con i prezzi di mercato, salva ovviamente la prova contraria da parte della stazione appaltante.
7.5. In ultima analisi, la valutazione sulla anomalia dell’offerta, a differenza da quanto sembra emergere dalle valutazioni complessivamente articolate dal RUP nel corso del procedimento di gara, non si risolve in un giudizio sulla figura dell’imprenditore (che ben può aver svolto tutte le indagine di mercato prima della presentazione dell’offerta, senza per questo essere tenuto ad acquisire e conservare copia analitica dei preventivi), ma attiene alla sostenibilità economica dell’offerta e alla praticabilità delle relative condizioni, ove raffrontate con le dinamiche del mercato di riferimento al momento della verifica, sicché l’acquisizione di preventivi, ancorché privi di accettazione, in concomitanza del sub procedimento di verifica (e quindi in prossimità della sottoscrizione del contratto), deve essere ritenuta idonea e sufficiente allo scopo.
7.6. Per le anzi dette ragioni i provvedimenti impugnati, risultano inficiati sotto il profilo della falsa presupposizione, della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria, ciò che implica l’accoglimento del ricorso principale e l’annullamento degli atti impugnati, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti