Anac ha contestato alla ricorrente di avere rilasciato, al momento della sottoscrizione del contratto con la Soa per l’emissione di una nuova attestazione, dichiarazione sostitutiva non veritiera circa l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016.
Ai fini della verifica di detta dichiarazione, infatti, la Soa ha acquisito documentazione di comprova che rappresentavano la sussistenza, a carico dell’operatore economico, di gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, ai sensi dell’art. 80 comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.
Alla luce di tali circostanze l’Anac ha ritenuto che non si potessero escludere profili di responsabilità, quanto meno in termini di colpa grave in capo all’impresa, in ordine alla presentazione, ai fini della qualificazione, di dichiarazione sostitutiva non confermata dal soggetto depositario. Ha irrogato una sanzione pecuniaria, disponendone l’annotazione nel casellario informatico dell’Autorità.
Nel corso del contraddittorio la situazione dell’impresa è stata oggetto di valutazione, per cui Tar Lazio, Roma, Sez. I, 02/09/2021, n. 9490, respinge il ricorso ricordando che:
Di conseguenza sia la Soa che, poi, l’Autorità di vigilanza hanno legittimamente effettuato gli approfondimenti necessari per accertare, da un lato, l’effettiva esistenza delle pendenze riscontrate e, dall’altro, la sussistenza dell’elemento soggettivo, quantomeno in termini di colpa, che ha connotato la dichiarazione in ordine all’assenza di violazioni.
Peraltro, proprio con riferimento all’indagine circa la sussistenza dell’elemento soggettivo della falsità in sede di richiesta delle attestazioni, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare come “debba essere posto a carico della società che assume di non averne conoscenza l’onere della prova della estraneità alla falsità, non essendovi alcun altro soggetto interessato alla presentazione dei documenti per l’attestazione” (T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 giugno 2010 n. 19214).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti