Limiti al subappalto, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. A mettere la parola fine alla vexata quaestio ci ha pensato la legge 108 del 30 luglio 2021, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Ci riferiamo in poche parole alla legge di conversione del cd. DL “Semplificazioni” (77/2021), che prevede di arrivare a novembre all’abbattimento del limite del 30% sul subappalto, con l’effettivo allineamento alla situazione Europea (ricordiamo che a più riprese la Corte europea aveva censurato le previsioni di legge italiane sul subappalto).
La manovra prevede due fasi: la prima fino al 31 ottobre, con il superamento del regime transitorio previsto dallo “Sbloccacantieri” e l’accorpamento delle precedenti soglie a non oltre il 50% dell’importo contrattuale; la seconda, e definitiva, a decorrere dal 1 novembre, che prevede l’abbattimento del minimo di legge e la valutazione da caso a caso a cura delle stazioni appaltanti.
In particolare queste ultime, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto dell’appalto: delle specifiche caratteristiche dell’appalto stesso, della complessità o della natura delle prestazioni (specialmente in tema di sicurezza), e della necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Ci sono poi altre novità che riguardano in special modo i contratti “labour intensive”, come quelli di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati: è infatti già in vigore il divieto di affidamento a soggetti terzi della prevalente esecuzione “dei contratti ad alta intensità di manodopera”, nell’ottica di frenare la sostanziale cessazione dell’appalto, con un limite subappaltabile fissato al 49,99. Abrogato anche il limite del 20% di ribasso per le prestazioni date in subappalto.
Dal canto suo il subappaltatore è tenuto a garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto, riconoscendo ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo non peggiorativo rispetto a quanto avrebbe fatto il principale contraente, inclusa l’applicazione dei medesimi Ccnl di categoria (in sostanza, per quanto riguarda il caso del nostro settore, quelli siglati dalle associazioni datoriali e OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative).
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77
A cura di GSA News