Tar Campania, Salerno, Sez. II, 10/11/2021, n.2404 accoglie il ricorso annullando la deliberazione di proroga:
L’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 prevede che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga”.
L’art. 2 del contratto d’appalto sottoscritto tra le parti e l’art. 2 del capitolato speciale prevedono che “l’appaltatore avrà l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l’ASL non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto”.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato, emerge che il contratto di appalto, scaduto il 15.09.2020 a seguito di rinnovo, è già stato prorogato fino al 15.07.2021, nelle more della stipula di un nuovo contratto.
Pertanto, essendo scaduto il termine di 90 giorni dalla scadenza rinnovata del contratto, l’appaltatore non è più obbligato a continuare il servizio alle condizioni convenute.