La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di esclusione (illecito professionale connesso ad una precedente risoluzione contrattuale) in quanto l’affidabilità professionale della stessa sarebbe già stata valutata più volte da (altre e diverse) articolazioni territoriali di ANAS S.p.A., che avrebbero tutte ritenuto la società anche per la stessa tipologia di lavori di cui al presente bando e, dunque, il giudizio espresso dalla sede compartimentale dell’Emilia-Romagna sarebbe “nuovamente carente nella misura in cui non inserisce tale precedente (risoluzione contrattuale dell’Area Basilicata) nel più ampio contesto dei rapporti contrattuali intercorsi dalla ricorrente con l’ANAS.”.
Secondo parte ricorrente, dunque, “la Struttura Territoriale emiliana di ANAS ha posto in essere (nuovamente!) un’istruttoria gravemente parziale, superficiale ed incompleta, dal momento che ha pervicacemente focalizzato la propria attenzione soltanto su di un singolo ed esclusivo episodio, senza ampliare in alcun modo la propria indagine valutativa e considerare l’affidabilità complessiva della società ricorrente, comprovata dai plurimi contratti eseguiti o in essere dalla Proto senza alcuna contestazione.” e tale attività di ANAS renderebbe illegittimo il provvedimento di esclusione impugnato in quanto “Manca del tutto, nel provvedimento gravato, la motivazione per la quale il singolo episodio negativo rilevato da ANAS sia stato ritenuto prevalente (di fatto l’unico rilevante!) nonostante le successive commesse affidate dalla stessa ANAS alla ricorrente.”.
Secondo Tar Emilia Romagna, Parma, I, 10 dicembre 2021, n. 291 il motivo è fondato.
“Il Collegio osserva che parte ricorrente ha depositato in atti numerosi contratti dalla stessa stipulati con ANAS da cui emerge, inequivocabilmente, che ANAS ritiene la società affidabile in generale e, specificamente, anche per il servizio oggetto del presente appalto, relativo a “lavori e servizi di pronto intervento e manutenzione non programmabile, ripristino danni da incidenti ed emergenze lungo le strade…”.
La sopra menzionata diversa valutazione delle altre sedi territoriali costituisce, a giudizio del Collegio, chiaro indice della palese illogicità della decisione della struttura compartimentale dell’Emilia-Romagna circa l’inaffidabilità dell’odierna ricorrente, atteso che il numero rilevante delle predette differenti valutazioni non può che rendere manifesta la circostanza che la risoluzione del 2018 operata dalla struttura della Basilicata non costituisce la “significativa carenza da parte dell’O.E.” affermata da parte resistente, atteso che proprio il comportamento delle altre plurime sedi ANAS smentisce in radice tale assunto.
Inoltre, con riferimento alle sei procedure di gara che non potrebbero essere indici di illogicità, in quanto concluse favorevolmente a Proto nel periodo in cui l’annotazione sul casellario ANAC non era visibile, il Collegio osserva che le predette procedure costituiscono anch’esse, pienamente, un indice di illogicità dell’operato della sede emiliana atteso che, come evidenziato dall’odierna ricorrente nel quarto motivo di ricorso (che, per ragioni di connessione, può essere esaminato ora) la segnalazione all’ANAC era stata fatta proprio da una sede ANAS (quella della Basilicata) e, dunque, risulta condivisibile quanto affermato da parte ricorrente secondo cui “non è stata una S.A. terza ma la stessa ANAS a disporre la risoluzione del 2018 che ha costituito motivo di esclusione, per cui ANAS era perfettamente consapevole di tale episodio anche prima dell’inserimento della notizia nel Casellario, e non occorreva l’inserimento in quest’ultimo perché ne venisse a conoscenza” e ciò, appunto, in base alla considerazione che l’inserimento nel casellario ANAC “vale come strumento di pubblicità-notizia per le altre Stazioni appaltanti”.
Del resto, il Collegio osserva che la costituzione nel presente giudizio è avvenuta da parte di ANAS S.p.a. e non della struttura territoriale dell’Emilia-Romagna, a riprova del fatto che la società ANAS S.p.A. ha una sua unitarietà e le diverse strutture territoriali non possono essere fra loro considerate soggetti estranei in quanto, appunto, articolazioni territoriali di un unico soggetto.
Altra circostanza rilevante, poi, sul punto dell’affidabilità dell’odierna ricorrente è rappresentata dal fatto che la stessa è ancora oggi inserita nell’elenco dei fornitori abituali dell’ANAS, che invita Proto a gare di manutenzione della rete stradale, e pertanto risulta del tutto illogico il giudizio sul punto da parte della struttura emiliana posto che le altre sedi della medesima società ANAS sono concordi (con la sola eccezione della risoluzione operata dal Comparto della Basilicata nel 2018) a ritenere affidabile l’odierna ricorrente.
Né, al riguardo, può avere alcun fondamento quanto affermato da parte resistente circa il dedotto principio dell’autonomia di ogni seggio di gara nella valutazione, atteso che tale principio non è certamente in discussione nel presente caso in cui è, unicamente, in discussione la legittimità del giudizio operato dal seggio emiliano che, certamente, non può ritenersi estraneo alle valutazioni operate da altri seggi della stessa società ANAS S.p.a., i quali sono univoci (con la sola eccezione, si ripete, della Basilicata per un fatto accaduto nel 2018) nel ritenere affidabile l’odierna ricorrente con un giudizio rilevante e dirimente sul punto, atteso che nulla ha dedotto la Struttura Territoriale Emilia-Romagna per superare i sopra menzionati giudizi positivi pervenendo, così, ad un giudizio sull’affidabilità palesemente erroneo che rende illegittimo il conseguente provvedimento di esclusione dalla gara dell’odierna ricorrente”.
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti