Il ricorrente lamenta che la scelta dell’Amministrazione di obbligare le partecipanti all’effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione, non vietando al contempo che lo stesso venga espletato alla presenza del gestore uscente, vizierebbe l’intera procedura, in particolare sotto il profilo della par condicio, perché porrebbe l’aggiudicatario precedente in posizione di vantaggio, potendo egli conoscere anticipatamente i concorrenti alla gara, potenzialmente coincidenti con quelli che hanno fatto il sopralluogo, in violazione dell’art. 53 comma 3 D.lgs. n. 50/2016 che impone la segretezza nelle procedure aperte “in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime”.
Secondo Tar Emilia Romagna, II, 15 dicembre 2021, n. 1022, il motivo è infondato.
“Invero, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ai partecipanti di una gara non deve essere fatto conoscere anticipatamente l’elenco degli altri concorrenti che hanno presentato la propria domanda di partecipazione e nell’odierna procedura tale obbligo è stato rispettato, non avendo l’Amministrazione fornito alcuna notizia sul punto all’aggiudicataria.
Il fatto invece che il gestore uscente, coincidente solo all’esito della gara con l’aggiudicatario, abbia potuto presenziare ai sopralluoghi degli altri concorrenti, non può costituire di per sé violazione della citata disposizione, atteso che non tutti coloro che decidono di espletare un sopralluogo ai fini dell’eventuale partecipazione alla relativa gara, necessariamente formulano in seguito la propria offerta, ben potendo gli stessi, anche proprio all’esito dell’accesso ai luoghi, decidere di non partecipare alla procedura, così come all’opposto non è da escludere che presentino domanda di partecipazione anche soggetti che non hanno espletato il sopralluogo, pur se previsto come obbligatorio dalla lex specialis, sicché nessuna certezza a monte potrebbe comunque avere il gestore uscente presente ai sopralluoghi sulla coincidenza tra le imprese che hanno espletato l’accesso ai luoghi e il numero delle partecipanti che hanno in seguito concretamente formulato domanda di partecipazione, sicché il primo motivo di impugnazione risulta senz’altro infondato”.