Affidamento diretto di lavori ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, con lettera di invito finalizzata a richiedere a taluni operatori economici la formulazione della loro migliore offerta, esprimendo una percentuale di sconto sull’importo totale di euro 92.500,00 delle opere previste nel computo metrico.
La stazione appaltante stabiliva altresì che l’eventuale affidamento sarebbe stato disposto anche nel caso in cui fosse pervenuto “un solo preventivo, purché ritenuto conveniente ed idoneo”.
Veniva quindi esperita una gara telematica cui partecipava l’impresa ricorrente, offrendo il ribasso dell’1% sull’importo di euro 92.000,00 di lavori.
Dopo la determina di aggiudicazione ( con cui era prevista, “data l’urgenza”, la “consegna anticipata dei lavori”) il responsabile unico del procedimento richiedeva poi all’aggiudicataria la produzione della documentazione utile ai fini della stipula del contratto di appalto. L’impresa provvedeva, dunque, ad effettuare gli adempimenti richiesti, compresi il versamento dei diritti di segreteria e la stipula della polizza assicurativa.
Tuttavia, con apposita nota a firma del Sindaco, veniva comunicato che “l’Amministrazione comunale, al fine di perseguire i principi di trasparenza, economicità e competitività tra operatori economici” intendeva revocare la determinazione di aggiudicazione.
E con successivo provvedimento del responsabile dell’ufficio tecnico veniva revocata in autotutela ex art. 21-quinquies, L. n. 241/1990 la determina di aggiudicazione.
Il ricorso avverso la revoca viene accolto da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27/12/2021, n.2363:
4.1. Può quindi operarsi il vaglio delle residue censure, risultando fondato, con valenza assorbente, il prospettato vizio di difetto di motivazione.
Rileva sul punto il Collegio che secondo costante e condivisibile giurisprudenza il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva di una gara d’appalto deve fornire una motivazione specifica e adeguata con riferimento ai presupposti previsti dall’art. 3 L. n. 241/1990, avuto riguardo alla consistenza e all’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario, cosicché l’indicazione delle ragioni sottese alla revoca dev’essere profonda e convincente, dando conto altresì dei motivi della prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 28 giugno 2019, n. 4461; T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I , 13 luglio 2018, n. 36).
Applicando i riportati enunciati ermeneutici alla fattispecie in esame, emerge che l’atto di autotutela si sia limitato a motivare la revoca dell’aggiudicazione solo “al fine di perseguire i principi di trasparenza, economicità e competitività tra operatori economici”, con un evidente deficit motivazionale, considerata, per un verso, la genericità del mero richiamo a tali principi e, per altro profilo, avuto riguardo allo stato di avanzamento della procedura selettiva, per la quale era stata programmata, successivamente all’aggiudicazione definitiva, la consegna anticipata dei lavori.
In senso contrario non possono assumere rilievo gli assunti difensivi della resistente p.a., secondo i quali l’atto di ritiro sarebbe giustificato dall’esigenza di garantire il principio di rotazione, posto che tale giustificazione, non presente negli atti avversati, si risolve in un’inammissibile motivazione postuma.
5.La domanda caducatoria è pertanto fondata, con conseguente annullamento del gravato provvedimento di ritiro dell’aggiudicazione.
6.In ordine, poi, alla domanda di risarcimento in forma specifica avanzata dalla ricorrente, essa va disattesa, in quanto l’annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione risulta pienamente satisfattivo dell’interesse dell’esponente, implicando la piena riespansione degli effetti della determina di aggiudicazione ……….