La ricorrente lamenta che la Commissione giudicatrice era composta da un soggetto che aveva fatto parte, ora in veste di Presidente, ora in veste di componente, di plurime commissioni di gara nominate nel medesimo periodo dalla CUC, con palese violazione del principio di rotazione dei commissari di gara.
Tar Lombardia, Brescia, I, 11 gennaio 2022, n. 18 ritiene che non sussista la lamentata illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice.
“L’operatività dell’articolo 77, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui al successivo articolo 78, è stata sospesa fino al 30.06.2023 dall’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n. 77/2020. Resta fermo, a mente della predetta disposizione di proroga, “l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Quindi, il principio di rotazione, peraltro codificato solo in ipotesi particolari dal richiamato articolo 77 D.Lgs. n. 50/2016, non costituisce un vincolo rigido nel sistema dei pubblici appalti (v. T.A.R. Abruzzo – Pescara, sentenza n. 504/2021).
In ogni caso, anche a voler ritenere, dando lata applicazione delle indicazioni provenienti dall’ANAC, che sia congruo un intervallo biennale nell’assunzione dell’incarico di commissario per la medesima stazione appaltante, deve concordarsi con le difesi delle resistenti che per stazione appaltante si debba intendere quella a favore della quale viene svolta la gara (la contraente dell’aggiudicatario nel contratto di appalto che verrà stipulato, in quanto titolare dell’interesse pubblico alla scelta del miglior contraente attraverso il corretto svolgimento della procedura di evidenza pubblica), e non la diversa Amministrazione che in veste di CUC svolge la gara.
Poiché nel biennio antecedente il tecnologo alimentare non aveva ricoperto il ruolo di commissario per il Comune d, nessuna violazione del principio di rotazione si è verificata nel caso in esame.
Quanto alla scelta di ricorrere a professionalità esterne al Comune, la circostanza – non contestata – che l’organigramma comunale non contempli la figura di un tecnologo alimentare, è sufficiente a motivare la decisione. D’altro canto, è documentato in atti che la scelta è stata fatta, sulla scorta di una motivazione non irragionevole (e come tale non sindacabile da questo Giudice) all’interno di una rosa di nominativi. Di talché, risultato rispettati i principi di trasparenza e competenza, cui deve attenersi la nomina della Commissione giudicatrice“.