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Sicurezza sul lavoro: stretta sui “preposti”

Sicurezza sul lavoro: stretta sui “preposti”

Decisa stretta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: al preposto nuove mansioni, nuovi obblighi e responsabilità penali più definite e più gravose. Arriva dal testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (nella stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021).

Al di là dei tecnicismi, cerchiamo di capire cosa cambia effettivamente, inquadrando innanzitutto la figura-chiave del preposto, cui le nuove disposizioni assegnano un ruolo più ampio e più definito a fronte però di un’accresciuta responsabilizzazione, anche sotto il profilo penale. La rivisitazione dell’art. 19 del dlgs 81/08 prevede fra l’altro l’inserimento   dell’obbligo del preposto, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, di intervenire attivamente per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora ciò non avvenisse, il preposto è legittimato -anzi, dovrà farlo- ad interrompere immediatamente l’attività lavorativa informando i superiori. Analogo discorso vale per eventuali rilevazioni di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, così come altra situazione di pericolo (un ruolo che somiglia molto, per certi versi, a quello dell’Rls).

L’aggravio più significativo riguarda i profili di responsabilità: se infatti fino ad oggi erano piuttosto generici, e semmai limitati soltanto a una vaga “mancata vigilanza”, ora la norma fa esplicito riferimento anche alla fattispecie di lesioni colpose e addirittura omicidio colposo: una previsione più netta e soprattutto esplicita (“positiva”, in gergo giurisprudenziale) che non lascia più “spazio di manovra” in proposito.

Peraltro non sono le uniche novità introdotte dal Dl 146 e dalla successiva legge di recepimento 215: una particolarmente importante per le imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati è quella che obbliga espressamente appaltatori o subappaltatori ad indicare committente i nominativi dei preposti, che dovranno essere inviati a un più specifico iter formativo. Da sottolineare anche l’intervento sull’art. 14 dell’81/08, che prevede la sospensione dell’attività delle imprese che occupano almeno il 10% di manodopera irregolare o non risultano in regola con gli obblighi sulla sicurezza.

Link Testo coordinato in GU

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