Il Tar Puglia ricorda che il “volume d’affari”, ossia uno dei mezzi di prova della capacità economica e finanziaria delle imprese, è sinonimo di fatturato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 17/02/2022, n. 264 così stabilisce:
VI – In ogni caso, la censura oltre che inammissibile e tardiva, è da ritenersi infondata.
Si richiama, a conforto, il precedente di T.a.r. Emilia Romagna – Bologna n. 1424/2008, dove si chiarisce che il volume di affari (sinonimo di fatturato) indica l’attività in concreto espletata dal contribuente nell’anno solare, cioè il fatturato effettivamente realizzato: “Si tratta di una definizione tratta dall’art. 20 del Testo Unico sull’IVA (D.P.R. n. 633/1972), secondo cui per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare. Si fa, insomma, riferimento all’attività in concreto espletata dal contribuente (cfr. Cassazione civile, sez. trib. 18 gennaio 2006, n. 912 e Cass. n. 235/1999), così come risultante dalle dichiarazioni IVA (ovvero dai bilanci dell’impresa): dichiarazioni IVA e/o bilanci sono, del resto, le uniche fonti riconosciute dalle stazioni appaltanti per dimostrare, sotto il profilo di un fatturato/volume d’affari minimo, la sussistenza o meno del requisito della capacità economica e finanziaria di cui all’attuale art. 41 D. Lgs. n. 163/2006”.
In sostanza, il fatturato globale di una impresa corrisponde al totale degli imponibili Iva per cessioni di beni o prestazioni di servizi contenuto nella relativa dichiarazione e non al valore della produzione indicato nel conto economico del bilancio di esercizio.
Non condivisibile, per contro, è la lettura che parte ricorrente dà della sentenza del Consiglio di Stato n. 5442/2019, nella quale – al contrario di quanto asserito dalle ricorrenti principali – si dà atto che il fatturato rappresenta il corrispettivo o incasso di un contribuente per la prestazione eseguita nell’anno solare.