La ricorrente impugna l’aggiudicazione.
I motivi di ricorso si appuntano sul fatto che la Commissione, per individuare l’offerta migliore, ha utilizzato la formula matematica contenuta nel disciplinare e non quella indicata dal progetto del servizio.
Tar Toscana, Sez. I, 10/03/2022, n. 312, ribadisce come si debba privilegiare il contenuto del disciplinare di gara e non quello del progetto e respinge il ricorso:
La censura non ha pregio.
In caso di contrasto fra le diverse parti della lex specialis, ove non sia applicabile il criterio gerarchico in base al quale è il bando ad avere la preminenza sugli altri documenti di gara, occorre fare riferimento alla funzione e al contenuto tipico degli stessi.
Nel caso di specie poiché il contrasto riguarda la formula matematica da applicare per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa è il disciplinare a dover avere la prevalenza in quanto la sua funzione è proprio quella di regolamentare le operazioni di gara mentre il progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2014, deve contenere la descrizione prestazionale ed economica del servizio ed individuare le parte dello stesso che possono essere oggetto di migliorie.
Il terzo motivo, dedotto in via subordinata dedotto in via subordinata, si appunta sulla illegittimità della lex specilis della quale si lamenta la contraddittorietà intrinseca fra disciplinare e progetto con riguardo alla formula applicabile ai fini della aggiudicazione.
La censura è inammissibile.
I vizi della legge di gara che impediscono o rendono aleatorio il calcolo di convenienza tecnica ed economica devono essere fatti valere mediante la loro tempestiva impugnazione non potendo essere successivamente dedotti in sede di impugnativa della aggiudicazione (Cds, V, 4301/2021).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti