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IL DANNO ERARIALE DA PROROGA CONTINUA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Dottor Luca Leccisotti, che ringraziamo sentitamente, evidenzia i possibili profili di danno erariale derivanti dalle “proroghe”, commentando la recente Sentenza della Corte dei Conti Umbria n. 11 del 21 marzo 2022. “Occhio alla proroga!”

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IL DANNO ERARIALE DA PROROGA CONTINUA DEI CONTRATTI PUBBLICI.

(di Luca Leccisotti)

La proroga dei contratti pubblici è spesso una croce e delizia delle stazioni appaltanti. Leggo spesso di continue proroghe e rinnovi che, anno dopo anno, vedono sempre gli stessi destinatari degli affidamenti.

Le motivazioni, alla base di queste proroghe, sono le più disparate e in certe occasioni sono degne dei più bravi autori di diritto amministrativo creativo.

La hit parade delle “pezze giustificative” a questi pluriennali rinnovi sono:

  • Data l’urgenza di affidare (magari di un contratto annuale e lo si proroga il 31 dicembre…Sic! Avete avuto tutto l’anno per affidare e vi riducete al 90°?)
  • Considerato che il contratto è scaduto il… e per non interrompere il servizio di primaria importanza…(già la proroga di per sé è un fatto giuridico eccezionale, poi la proroga di un contratto scaduto è davvero un film di fantascienza!)
  • Visto che l’attuale fornitore è disponibile a prorogare il contratto…(Certo, ci fa un favore…)
  • Considerato che il cambiamento di fornitore creerebbe disservizi all’utenza…(tipico caso del fornitore salvatore della Patria…)

Mi fermo qui, anzi prometto che ne farò una raccolta di queste motivazioni e le racchiuderò in un libro di Diritto Amministrativo Creativo.

Cosa prevede in merito il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016?

Art.106 comma 11:

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L’articolo è scritto in modo cristallino e ne ricaviamo regole semplici, nette e ben chiare:

  1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione (quindi se prorogate un contratto scaduto state commettendo un illecito)
  2. se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga (1 opzione di proroga, una! E comunque deve essere prevista a monte negli atti di gara. Se non è prevista non si può fare. Punto.)
  3. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. (cosa non vi è chiaro delle parole “limitatamente” al tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo operatore economico?

Questa è la proroga tecnica, quando invece inseriamo a monte della gara che un affidamento può essere affidato, per esempio, per un periodo di anni 2+2, stiamo dicendo che il contratto può essere prolungato e in questo caso parliamo di proroga contrattuale.

Le continue proroghe di contratti soggetti a procedure ad evidenza pubblica determinano un danno erariale per mancato confronto concorrenziale derivante da una gestione inefficiente e contraria ai principi comunitaria di concorrenza.

La sentenza n.11/2022 della Corte dei Conti Umbria è di una schiettezza disarmante: la procura contabile ha rinviato a giudizio la giunta e il dirigente per avere prorogato allo stesso operatore economico un servizio per oltre 10 anni, violando le regole della concorrenza. I giudici hanno ricostruito anche il parametro economico che l’ente avrebbe risparmiato rivolgendosi al mercato.

La parte politica, per tentare di sfuggire alle condanne ha fatto presente che:

  • La mancata rilevanza del proprio indirizzo politico finalizzato alla costruzione di un canile comunale (addirittura…!)
  • L’assenza di dati sui cani oggetto di ricovero (eh eh eh…ci vuole un censimento canile…)
  • La esclusiva competenza dei dirigenti (come se la politica non entrasse mai nelle scelte amministrative…)
  • L’assenza di operato del segretario comunale nel coordinamento dei dirigenti (la sagra dello scarica-barile…)

La procura contabile ha condannato tutti i convenuti, tutti, in parti uguali.

Quindi, il continuo ricorso a plurime proroghe tecniche “ossessivo-compulsive” ha nei fatti deflagrato i principi della libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Quantificazione del danno erariale? Il conteggio del mancato risparmio che l’ente avrebbe potuto ottenere aprendosi al mercato.

Concludo, esortandovi, col dire “occhio alla proroga”, la Corte dei Conti è dietro l’angolo.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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