La mandante dell’ATI aggiudicataria non era in regola con il versamento dei contributi INPS e “per l’omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per le denunce che presentano dati incongruenti”.
La stazione appaltante ha annullato la precedente Determinazione di aggiudicazione ed ha escluso l’ATI.
Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto, e Tar Basilicata, Sez. I, 27/06/2022, n. 504 ribadisce i principi in materia di violazione di obblighi previdenziali:
Nel merito, il ricorso è infondato.
Al riguardo, va rilevato che, come riconosciuto dalla stessa ATI ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso) e come statuito dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2313 del 9.4.2019 (cfr. pure TAR Lazio Sez. III quater Sentenze n. 9708 del 3.10.2018 e n. 9023 del 23.8.2018), “nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude all’Ente previdenziale di effettuare tali riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti”.
Comunque, la Giurisprudenza (sul punto cfr. TAR Napoli Sez. I Sentenze n. 775 del 3.2.2022 e n. 114 del 9.1.2020; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 681 del 7.5.2021), condivisa anche da questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 364 dell’11.5.2021), ha statuito che il Giudice Amministrativo non può sostituirsi agli Enti Previdenziali nella valutazione della gravità delle violazioni commesse, non potendo sindacare il giudizio di gravità, contenuto nei DURC, in quanto tale giudizio è stato attribuito dal Legislatore ai predetti Enti.
In ogni caso, va rilevato che la mandante ………. ha regolarizzato la suindicata violazione della mancata presentazione delle denunce, relative ai mesi ottobre e novembre 2021, in data 19.3.2022, cioè dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12,00 del 10.12.2021, in violazione di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le Sentenze:
-nn. 5 e 6 del 29.2.2016 e n. 10 del 25.5.2016, con le quali, oltre a stabilire che l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità non ammette la regolarizzazione contributiva previdenziale/assistenziale successivamente alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, in quanto si consentirebbe “ad una impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell’esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione (e, dunque, a seconda della convenienza)”, “andando così a sanare, non una mera irregolarità formale, ma la mancanza di un requisito sostanziale, mancanza aggravata dall’aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso del requisito”, hanno, altresì, statuito che l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (cd. preavviso di DURC negativo) ex art. 31, comma 8, D.L. n. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013 può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa, e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione (sul punto cfr. pure C.d.S. Sez. VI 3984 del 13.6.2019; C.d.S. Sez. V Sentenze n. 4100 del 26.6.2020, n. 1116 del 18.2.2019, n. 1497 dell’8.3.2018, n. 3854 del 13.9.2016, n. 3751 del 31.8.2016 e n. 2727 del 21.6.2016; C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 1006 del 3.3.2017 e n. 1557 del 20.4.2016; C.d.S. Sez. III Sent. n. 1471 del 13.4.2016; TAR Lazio Sez. III quater Sentenze n. 11184 del 18.11.2018 e n. 9708 del 3.10.2018; TAR Parma Sent. n. 355 dell’8.11.2017; TAR Napoli Sez. V Sent. n. 4163 del 5.9.2016);
-n. 8 del 20.7.2015 e n. 8 del 20.5.2012, secondo cui, in applicazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale ex 38 comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006 (ora sostituito dall’art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016), tali requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e non possono essere persi per tutto il periodo di espletamento del procedimento di evidenza pubblica e neanche nel corso dell’esecuzione dell’appalto (sul punto cfr. pure C.d.S. Sez. V Sent. n. 2041 del 4.5.2017, con la quale è stato precisato che il predetto principio non è stato inciso dall’art. 31, comma 8, D.L. n. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013).
Infine, va precisato che la Sentenza TAR Lazio Sez. II n. 1830 del 15.2.2021, citata dal difensore dell’ATI ricorrente sia nella Camera di Consiglio dell’11.5.2022, sia nell’Udienza Pubblica del 22.6.2022, si riferisce alla diversa fattispecie dell’erronea trasmissione di un’inesistente retribuzione, che è stata anche rilevata ed accertata dall’Ente previdenziale.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti