Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, dalla lex specialis (che si appalesa, per quanto di rilievo, coerente e allineata alle previsioni dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016) non emerge che l’irregolarità commessa dalla ….fosse insanabile con soccorso istruttorio.
Va osservato, in proposito, come l’oggetto su cui l’irregolarità nella specie riposa coincide con lo strumento di “comprova” di un dato elemento – questo sì – rilevante ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e attribuzione del relativo punteggio.
Si tratta dunque di un documento che non sostanzia, in sé, l’offerta, non configurando un elemento essenziale che partecipa direttamente alla definizione del relativo contenuto, bensì – quale allegato a corredo – che vale a “comprova[re]” il possesso dell’elemento qualitativo che la compone.
D’altra parte il principio che esclude il soccorso istruttorio per elementi costitutivi dell’offerta è volto proprio a evitare che questa venga integrata o modificata in via postuma, con violazione dei principi di par condicio e concorrenza, considerato che “Il soccorso istruttorio è un potere di carattere generale e persegue la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto; è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell’offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della ‘irregolarità essenziale’, configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell’offerta e violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 07/08/2017, n.3913 e 21/04/2016, n.1597)” (Cons. Stato, III, 11 agosto 2021, n. 5850; cfr. anche, inter multis, Id., III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 26 marzo 2020, n. 2130; 4 aprile 2019, n. 2219).
Per questo, siffatta limitazione all’esperibilità del soccorso non rileva nel caso di elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua conformazione (cfr. Cons. Stato, n. 5850 del 2021, cit.; V, 27 marzo 2020, n. 2146; cfr. anche Id., V, 6 maggio 2021, n. 3639; per l’affermazione del principio, cfr. Id., n. 2219 del 2019, cit.).
Nel caso di specie, è pacifico che l’elemento sostanziale consistesse nel possesso, in capo ai dipendenti, delle certificazioni, così come è pacifico che la ……..avesse documentato il detto possesso, sebbene attraverso copia semplice anziché certificata del documento richiesto.
Per questo, la correzione a mezzo di produzione della copia conforme non incide in alcun modo sul contenuto dell’offerta né la modifica, e perciò non pregiudica neanche la par condicio dei concorrenti.
In tal senso va letto anche l’invocato art. 17 del disciplinare ove prevede che costituisce causa di esclusione dalla gara “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale afferenti all’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice”, considerato cioè il fatto che, nella specie, come osservato non viene in rilievo un elemento contenutistico essenziale dell’offerta ma un documento (già prodotto in copia semplice) a “comprova” del possesso delle certificazioni fatte valere.
Di qui l’infondatezza del motivo di doglianza.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti